IMU – Imposta Municipale Propria

Avvisi e ultime novità

ALIQUOTE E SCADENZE IMU 2024

Con atto di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2023 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2024. Non vi sono state variazioni rispetto a quanto determinato per gli anni precedenti, pertanto sono state confermate tutte le aliquote in vigore nel 2023.

La scadenza per il pagamento dell’acconto o dell’unica soluzione per l’anno 2024, ricadendo in giornata festiva, è posticipata al primo giorno lavorativo utile, ovvero al 17 giugno 2024.

La scadenza del saldo resta ferma al 16 dicembre 2024.

Gli articoli relativi alle annualità precedenti e non più di stretta attualità restano disponibili nella pagina Archivio notizie ufficio tributi

 

DICHIARAZIONE IMU – NUOVO MODELLO 2024

Si informa che con decreto ministeriale del 24/4/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato sia il nuovo modello di DICHIARAZIONE IMU (Dichiarazione IMU/IMPI) sia il nuovo modello di DICHIARAZIONE IMU per Enti Non Commerciali (ENC).

Si invitano i contribuenti a prendere visione delle istruzioni e dei nuovi modelli, da utilizzare in sostituzione dei precedenti.

 

Informazioni generali sull’imposta

L’IMU (due rate di pari importo che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre) non si applica all’abitazione principale (e alle relative pertinenze, con le precisazioni del caso) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

Non mancano i casi di esclusione dal pagamento dell’imposta (assimilazione all’abitazione principale) disposti dal Comune (ad es. per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero) e le esenzioni ex lege (case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, alloggi sociali, casa familiare assegnata al coniuge separato, unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia).

Un trattamento di favore viene riservato anche agli immobili dati in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) adibiti dai medesimi ad abitazione principale.

Per informazioni più dettagliate sull’applicazione dell’IMU nel Comune di Cernusco sul Naviglio, si rimanda alla consultazione del Regolamento IMU, alle delibere di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché ai documenti associati presenti in questa pagina.

 

PER CALCOLARE L’IMU

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Giorni nel mese in capo al cedente Giorni nel mese in capo all’acquirente Soggetto passivo per intero mese
15 16 Acquirente
15 15 Acquirente
14 14 Acquirente

L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile (rendita catastale immobile rivalutata del 5% x il coefficiente della categoria catastale dell’immobile) l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.

Moltiplicatori della rendita catastale

Categoria immobili Coefficienti
A (escluso A/10) – C/2, C/6, C/7 160
B, C/3, C/4, C/5 140
D (escluso D/5) 65
D/5, A/10 80
C/1 55
Terreni agricoli reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 135

In sintesi:

Per i fabbricati:

rendita catastale + 5% x coefficiente cat. catastale x aliquota x % possesso x mesi possesso anno/12

Per i terreni agricoli:

reddito dominicale + 25% x 135 x aliquota x % possesso x mesi possesso anno/12

Per le aree fabbricabili:

valore area fabbricabile x aliquota x % possesso x mesi possesso anno/12

Per le aliquote deliberate vedere la sezione “Informazioni sulle singole annualità d’imposta”

 

E’ possibile utilizzare il sito internet del Comune: “IMU Calcolo online”

E’ altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale:

  • CAAF ACLI via Fatebenefratelli, 17 – 20063 Cernusco sul Naviglio – telefono: 02/92.40.419 – 02/36.54.50.74
  • CAAF CISL via Manzoni 32/A – 20063 Cernusco sul Naviglio – telefono: 02/20.525.431-432
  • CAAF CGIL via Briantea, 18 – 20063 Cernusco sul Naviglio – telefono: 02/54.02.12.70
    Contattare i singoli CAAF per informazioni sugli orari di apertura e/o per fissare eventuali appuntamenti.

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell’IMU può essere effettuato con il mod. F24 (sia standard che semplificato) reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali. E’ possibile scaricare il modello anche nella sezione “Modulistica”. Il pagamento tramite F24 è gratuito.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono compensare crediti IRPEF con il debito IMU. Non è invece possibile effettuare il contrario, cioè compensare somme a credito IMU con il debito IRPEF. Chi ha diritto ad un rimborso IMU dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 e con arrotondamento all’Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

In caso di versamento online dell’imposta tramite internet banking, si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione del mod. F24, soprattutto in riferimento al codice ente e al codice tributo. A tal proposito si rammenta che il codice ente del Comune di Cernusco sul Naviglio è C523.

 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO

ACCONTO 16 giugno 50% dell’imposta dovuta
SALDO 16 dicembre Restante 50% dell’imposta dovuta

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(aggiornato con novità in vigore dal 1° gennaio 2020, introdotte dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)

Coloro che, per vari motivi, non abbiano potuto pagare l’IMU entro le scadenze stabilite, possono ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Il Ravvedimento Operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione pagando l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Con l’entrata in vigore della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (conversione in legge del D.L. n. 124/2019 “Decreto Fiscale”) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Pertanto, a partire dal 1/1/2020, è possibile regolarizzare i versamenti per l’IMU anche dopo un anno (e fino a due anni) dalla scadenza con una sanzione pari al 4,29% (pari a 1/7 del minimo) e dopo due anni con una sanzione del 5% (pari a 1/6 del minimo).

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Si riepilogano di seguito le diverse tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal D.Lgs. n. 158/2015 e le ultime due introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124:

Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione dello 0,1% giornaliero dell’importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Molto Lungo: oltre l’anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 4,29% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Lunghissimo: applicabile oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento ed entro il termine quinquennale di prescrizione, prevede una sanzione fissa del 5,00% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Si precisa che Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio e comunque quando non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informazione.

 

Informazioni sulle singole annualità d’imposta

Informazioni anno 2024

Informazioni anno 2023

Informazioni anno 2022

Informazioni anno 2021

Informazioni anno 2020

Informazioni anno 2019

Informazioni anno 2018

Informazioni anno 2017

Informazioni anno 2016

Informazioni anno 2015

Informazioni anno 2014

 

Alla pagina IMU – Imposta Municipale Propria anni 2012-2013 sono disponibili le informazioni e le notizie riguardanti l’IMU in vigore in tali annualità.