Trasformazione del diritto di superficie in proprietà

Attenzione: sospensione temporanea delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

Preso atto che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento sulla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree e per l’eliminazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione per l’edilizia residenziale pubblica, in data 20 maggio 2022 sono state emanate nuove disposizioni, approvate con la Legge di Conversione n. 51 del 20 maggio 2022 (Art. 10-quinquies: disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica), che rendono ancora una volta necessario intervenire sulle procedure ed in merito alla determinazione dei corrispettivi di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e, conseguentemente, di quelli per l’affrancazione dei vincoli per gli immobili assegnati in proprieta’, la Giunta Comunale con  Deliberazione  n. 144 del 01 giugno 2022   ha stabilito:

[…] 2. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata, di sospendere le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l’affrancazione dei vincoli, fino al 30 settembre 2022, riservandosi successivamente nuove
determinazioni in merito;

3. nelle more della redazione delle nuove determinazione comunali dei corrispettivi di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e, conseguentemente, di quelli per l’affrancazione dei vincoli per gli immobili assegnati in proprieta’, derivanti dalla Legge di Conversione n. 51 del 20 maggio 2022 (Art. 10-quinquies: disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica), di consentire, durante il suddetto periodo di sospensione, al titolare del diritto di superficie di richiedere, per qualsivoglia ragione debitamente motivata, la trasformazione del diritto e l’eliminazione del vincolo convenzionale con il versamento al Comune nelle ipotesi nelle quali sia possibile calcolare l’importo secondo i corrispettivi determinati nei provvedimenti comunali precedentemente adottati e inerenti espressamente l’intervento in cui ricadono le unita’ immobiliari interessate, secondo le indicazioni della determinazione dirigenziale n. 849 del 11 agosto 2021, previa rinuncia a ripetere ogni eventuale eccedenza per qualsiasi titolo dovuta dal Comune rimettendo l’eventuale credito ed a condizione che l’istanza contenga un’ espressa, libera e volontaria dichiarazione di rinuncia al rimborso delle somme versate, se eccedenti quelle dovute in applicazione alle modifiche approvate con la L. 51/2022, nonché l’impegno ad accettare gli ulteriori doverosi maggiori conteggi e a provvedere, entro 60 giorni dalla richiesta, al correlativo versamento nelle casse comunali;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata per ogni adempimento conseguente; […]

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 29 settembre 2022 i termini per la ripresa delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ sono prorogati al 31 marzo 2023.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 5 aprile 2023 i termini per la ripresa delle procedure di trasformazione del diritto di superficie sono prorogati al 31 luglio 2023.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 2 ottobre 2023 i termini della ripresa delle procedure di trasformazione del diritto di superficie sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29 gennaio 2024 i termini della ripresa delle procedure di trasformazione del diritto di superficie sono prorogati al 30 aprile 2024.

Al momento non risulta possibile comunicare previsioni temporali per la ripresa dell’attività.

In caso di necessita’ di maggiori informazioni, scrivere a roberta.emisfero@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it o chiamare 02.9278276.

 

Precedentemente, in ottemperanza all’art. 22 bis della legge 108 del 29.07.2021, vigente dal 31/07/2021, che ha modificato l’art. 31 della L. 448/1998, norma di riferimento per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l’affrancazione dei vincoli delle convenzioni originarie era risulta necessario aggiornare gli elaborati peritali per la determinazione dei corrispettivi relativi all’art 48 e 49 bis dell’art. 31 della L. 448/98, in quanto quelli in uso non risultavano piu’ applicabili.

Per quanto sopra, in attesa della ridefinizione dei corrispettivi ai fini dell’adeguamento alla normativa, erano state sospese le procedure di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ salvo per quanto indicato negli atti:

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 10 dicembre 2021;

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 4 aprile 2022.

 

 

 

Presentazione delle richieste di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ .

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze, l’Ufficio urbanistica ha predisposto il modulo scaricabile nella sezione documenti della presente pagina.

E’ indispensabile fornire gli atti di provenienza degli immobili da trasformare (rogito, successioni, etc) ed almeno il documento di identita’ di un firmatario avente titolo.

L’ufficio Urbanistica provvedera’ al riscontro entro 90 gg dalla richiesta come introdotto dalla L. 51/2022.

La proposta trasmessa, non vincolante per il richiedente, sara’ valida per il successivo periodo di 30gg.

Il pagamento potra’ avvenire in unica soluzione o dilazionato, sino ad un massimo di n. 6 rate semestrali di pari importo, a fronte del versamento della prima rata e della presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa per le restanti, previo riconoscimento degli interessi legali maturati per il periodo di dilazione.

Il testo della fidejussione dovra’ essere concordato con l’ufficio prima che la stessa venga emessa.

L’ufficio Urbanistica, una volta ricevuta dall’Ufficio Ragioneria del Comune conferma di versamento del corrispettivo, dopo la verifica dello schema di atto predisposto dal Notaio scelto ed incaricato dal richiedente, fisserà con il richiedente e con il notaio prescelto la data utile per la stipula dell’atto di modifica della convenzione esistente.

 

Qualora si volesse solo conoscere indicativamente il valore, sono disponibili gli atti di approvazione delle perizie di tutti gli interventi.

Il valore da utilizzare è quello precedente a tutti gli incentivi indicati, in quanto non piu’ applicabili, proporzionato al numero di millesimi ricavabili dal rogito e aggiornato con rivalutazione monetaria ed interesse legale dalla data di approvazione della perizia di stima, come previsto dai criteri vigenti.

 

Con determinazione dirigenziale n. 849 del 11/08/2021 avente ad oggetto : “EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI L’EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL’ARTICOLO 25-UNDECIES DELLA L.136/2018 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 1598 DEL 24 DICEMBRE 2020” è stato stabilito quanto segue:

[…]
2) di revocare, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, la Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI L’EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL’ARTICOLO 25-
UNDECIES DELLA L.136/2018”;
3) di procedere con l’accettazione delle richieste di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e la correlativa eliminazione del vincolo convenzionale, previo versamento del corrispettivo commisurato alla somma dei corrispettivi di cui al comma 48 e 49 bis dell’art 31 della L. 448/98, ossia:
a) mediante il versamento del corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31, co. 48 L.448/98 per la cessione della nuda proprietà dell’area, con conseguente trasformazione, con riguardo all’alloggio e relative pertinenze, della proprietà superficiaria in piena proprietà, senza l’applicazione degli abbattimenti indicati nell’art. 2 dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2015, dietro versamento nelle casse comunali di un importo calcolato secondo i criteri determinati all’art. 1 dell’ alleg. A) della
delibera C.C. n. 7/2015 ed aggiornato mediante applicazione della rivalutazione monetaria secondo l’indice Istat (FOI generale) e degli interessi legali dalla data di approvazione della perizia di stima fino alla data di comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’ufficio preposto;
b) mediante il versamento del corrispettivo di cui al comma 49 bis, determinato in misura pari alla percentuale determinata dal D.M. n. 151 /2020 del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 dell’art. 31, L.448/98, con le riduzioni e agevolazioni previste dal DM 151/2020 per l’eliminazione di tutti i vincoli di origine normativa (compresi quelli relativi alla determinazione del prezzo e del canone di locazione) nonché gli eventuali vincoli attinenti al cd. “contenuto pattizio” (ad esempio un divieto convenzionale di alienazione, requisiti soggettivi particolari ovvero un diritto di prelazione);
4) di dare disposizione che vengano curate dai notai roganti due distinte trascrizioni: la prima, per la cd. “trasformazione”, in considerazione dell’effetto traslativo che comporta; la seconda, per la rimozione dei vincoli, per espressa previsione di legge (art. 31, comma 49 bis, L. 448/98).
5) qualora la richiesta di affrancazione provenga da persone fisiche che vi abbiano interesse, ma non risultino piu’ titolari di diritti reali sui beni immobili, il corrispettivo da versarsi per l’affrancazione dei vincoli sara’ quello di cui al comma 49 bis e lo stesso non potrà essere mai sottratto dal
corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie determinato ai sensi del comma 48.
6) ) in via transitoria, per gli atti di trasformazione del diritto di superficie stipulati nel periodo decorrente dall’approvazione dell’atto di Consiglio Comunale n. 31/2020 fino alla approvazione della 2021 /determina n.849 4/5 determina Dirigenziale n. 1598/2020, riportanti l’impegnativa al versamento di eventuali maggiori somme, di procedere alla richiesta del conguaglio, da calcolare in base ai criteri e parametri stabiliti dal D.M. 151/2020;
– per tutti gli altri atti stipulati dopo l’assunzione della determinazione dirigenziale, nei limiti e secondo le motivazioni riportate nel parere legale allegato, di non procedere alla richiesta di conguaglio;
– similmente si procederà per gli assegnatari che, seguendo le indicazioni degli uffici, hanno versato il corrispettivo ai sensi dell’art. 31, co. 48 L. 488/1998 e devono solo stipulare, di non procedere alla richiesta di conguaglio
7) di rimandare a successive determinazioni l’applicazione della parte della norma relativa all’eliminazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione e dei vincoli di natura soggettiva per gli interventi realizzati ed assegnati in proprieta’ ai sensi delle Leggi 865/71, 10/77 e D.P.R. 380/01;

 

Con determinazione dirigenziale  n. 1598 del 24 dicembre 2020  avente ad oggetto: ” EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI L’EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL’ARTICOLO 25-UNDECIES DELLA L.136/2018″ è stato stabilito quanto segue:

[… ]
2) di riprendere l’accettazione delle richieste di trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e la correlativa eliminazione del vincolo convenzionale, senza l’applicazione degli abbattimenti indicati nell’art. 2 dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2015, dietro versamento nelle casse comunali di un importo calcolato secondo i criteri determinati all’art. 1 dell’ alleg. A) della delibera C.C. n. 7/2015 ed aggiornato mediante applicazione della rivalutazione monetaria secondo l’indice Istat (FOI generale) e degli interessi legali dalla data di approvazione della perizia di stima fino alla data di comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’ufficio preposto;

Con atto n. 31 del 24 giugno 2020 avente ad oggetto: “ EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA – ATTO DI INDIRIZZO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ARTICOLO 25-UNDECIES DELLA L.136/2018 – DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE” il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue:

[…] 2. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata, di sospendere l’accettazione di tutte le richieste di trasformazione da diritto di superficie in proprieta’ e di modifica delle convenzioni di assegnazione in proprieta’ o la concessione in diritto di superficie di alloggi contenuti nelle convenzioni ex art. 35 L.865/1971, precedentemente intervenute in applicazione alla D.C.C. n. 45/2014 e n. 7/2015 e n. 45/2014, oggi non piu’ applicabile, fino alla definitiva approvazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 49 bis dell’art. 31  L.448/1998, come modificato dalla L. 136/2018;

[…]

4. di sospendere l’applicazione degli abbattimenti indicati nell’art. 2 dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2015;

5. ai titolari del diritto di superficie che non ritengano di aspettare l’emanazione del citato decreto ministeriale, è data facoltà di richiedere la trasformazione in proprietà e la correlativa eliminazione del vincolo convenzionale dietro versamento nelle casse comunali di un importo calcolato secondo i criteri determinati all’art. 1 dell’ alleg. A) della delibera C.C. n. 7/2015 ed aggiornato mediante applicazione della rivalutazione monetaria secondo l’indice istat (FOI generale) e degli interessi legali dalla data di approvazione della perizia di stima fino alla data di comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’ufficio preposto, a condizione che l’istanza contenga un’espressa, libera e volontaria dichiarazione di rinuncia al rimborso delle somme versate, se eccedenti quelle dovute secondo l’emanando decreto ministeriale nonché  l’assunzione dell’obbligo di accettare gli ulteriori doverosi maggiori conteggi se previsti dal decreto emanando, con l’impegno di provvedere, entro 60 giorni dalla richiesta, al correlativo versamento nelle casse  comunali;

 

Precedentemente la Giunta Comunale aveva emanato atto di indirizzo con la deliberazione n.  62 del 25 marzo 2020 .

 

Per le trasformazioni intervenute prima del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012

Per le trasformazioni intervenute prima dell’applicazione del Decreto-Legge 6 Luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 135 del 7 agosto 2012, l’art. 7 dei criteri prevede:

“Chi ha trasformato il diritto di superficie con un periodo di vincoli fino al 30esimo anno dalla convenzione originaria diviene automaticamente libero da tutti i vincoli alla decorrenza del 20esimo anno dalla data della convenzione originaria, in applicazione alla modifica introdotta con Decreto-Legge 6 Luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 135 del 7 agosto 2012.”