Iscrizione Anagrafica: cittadini comunitari

Servizio attivo

Per un periodo superiore a tre mesi, i cittadini dell'Unione Europea possono soggiornare in Italia a condizione che rispettino determinate condizioni


A chi è rivolto

Cittadini dell'Unione Europea e loro familiari. E' "familiare" (art. 2, D. Lgs n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

Descrizione

I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese d’origine.

Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’Anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  4. è familiare (art. 2, D. Lgs n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.

Copertura geografica

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

Come fare

Occorre essere in possesso di passaporto o documento di identità valido per l’espatrio e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere lavoratore subordinato o autonomo. E’ necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;

b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento in Italia, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale (occorre produrre l’attestato di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva) e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;

NOTA: La dimostrazione relativa al possesso delle risorse economiche sufficienti può essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

familiari cittadini dell’Unione Europea devono presentare oltre al documento d’identità individuale anche la documentazione originale del paese di provenienza, tradotta e legalizzata, attestante i legami di parentela.
familiari non i possesso della cittadinanza U.E. devono presentare:
1. Passaporto o documento equipollente;
2. Documentazione rilasciata dall’Autorità del Paese d’origine attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata
3. Permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario, oppure ricevuta della richiesta del permesso presentata alla Questura (in tal caso il perfezionamento della pratica di iscrizione anagrafica avverrà soltanto quando il permesso verrà rilasciato).

Cosa serve

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

  1. documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
  2. per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
  3. Per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.

Cosa si ottiene

L'iscrizione In ANPR per se stesso e per i propri familiari e il rilascio  delle attestazioni di soggiorno.

Tempi e scadenze

L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento.

Procedure collegate

I cittadini comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti.

L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, sempreché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.
Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto di soggiorno permanente si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

Quanto costa

Non sono previsti costi

Casi particolari

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono stati definite le procedure anagrafiche per l'iscrizione del cittadini britannici nell'anagrafe italiana.

Ai cittadini britannici iscritti in ANPR prima del 1° gennaio 2021, verrà rilasciato, invece che l'attestazione di soggiorno anagrafica e/o permanente, un'attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro famigliari che siano cittadini stranieri non U.E..

Dal 1° gennaio 2021 per i cittadini del Regno Unito che chiederanno di essere iscritti per la prima volta nell'Anagrafe della Popolazione, dovranno prima rivolgersi alla Questura per dimostrare la regolarità del soggiorno e ottenere il documento di soggiorno elettronico, che dovrà essere presentato all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 11/12/2025, 18:08

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