Iscrizione all'AIRE - Anagrafe degli Italiani residenti all'estero
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero comprende i nominativi dei nostri concittadini che trasferiscono all’estero la propria residenza
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto agli Italiani che trasferiscono all’estero la propria residenza per un periodo superiore ad un anno. L’iscrizione all’A.I.R.E. da’ diritto al rilascio dei certificati, compresa la carta d’identità
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- gli Italiani che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- le persone con cittadinanza straniera (questi ultimi devono compilare e trasmettere all'Ufficio Anagrafe il modulo di espatrio di cittadino straniero, unitamente a copia di un documento di identità)
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Descrizione
L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell’iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all’estero, affinchè non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto ai doveri civici che nascono dall’appartenenza alla comunità nazionale
L’A.I.R.E consente:
- di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché di certificazioni
Copertura geografica
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Come fare
La comunicazione di trasferimento all’estero può essere fatta:
- all’ufficio Anagrafe ed all’Ufficio consolare italiano nel Paese di emigrazione;
- direttamente all’Ufficio consolare, senza presentarsi all’Anagrafe del Comune.
Nell’imminenza della partenza, si può comunicare all’ufficio Anagrafe di essere in procinto di trasferire all’estero la propria residenza. Al momento dell’arrivo nel Paese estero, l’interessato deve comunque presentarsi entro novanta giorni presso l’Ufficio consolare competente per confermare il trasferimento della propria residenza in quella circoscrizione consolare, sottoscrivendo l’apposito modello, il quale verrà trasmesso al Comune.
In caso di dichiarazione di espatrio resa presso il Comune di iscrizione anagrafica e successiva dichiarazione al Consolato entro novanta giorni dall’arrivo nella Circoscrizione consolare, la decorrenza dell’iscrizione sarà la data della presentazione della dichiarazione al Comune.
In caso di dichiarazione resa presso il Consolato senza previa medesima dichiarazione all’ufficio anagrafe di iscrizione, la decorrenza dell’iscrizione sarà la data della presentazione della dichiarazione al Consolato
Cosa serve
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui vi abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
Tempi e scadenze
L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni censuarie, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Quanto costa
Il servizio non prevede alcun costo
Vincoli
AVVISO IMPORTANTE: la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero con le modalità e nel termine su indicati comporta una sanzione da 100 a 500 €. Se la dichiarazione è effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta a 10 €, sempreché la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
In caso di omessa dichiarazione di trasferimento all’estero è prevista inoltre la maggiore sanzione da 200 a 1.000 € per ciascun anno in cui perdura l’omissione.
Casi particolari
Trasferimento dell'iscrizione AIRE tra Comuni diversi
Il/la cittadino/a residente all'estero ed iscritto/a all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. in un altro Comune solo nei seguenti casi:
- ha membri del proprio nucleo familiare (con lui/lei residenti all'estero) iscritti all'A.I.R.E. di quel Comune;
- ha membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'Anagrafe della Popolazione residente nel Comune italiano in cui si richiede il trasferimento.
- nel Comune di iscrizione AIRE o di residenza in Italia del coniuge o dei figli minorenni;
- nel Comune di nascita (ai sensi dell'art. 6 della Legge 16 gennaio 1992 n. 15)
Vi è, inoltre, un'ulteriore possibilità di trasferimento da AIRE ad AIRE, concessa indirettamente dalla norma, data dall'art. 6 della Legge n. 15/1992, che prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del Comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso Comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo Comune.
nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15).
Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione).
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile Per il servizioTELEFONO
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