Pagamento sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Servizio attivo

Gli accertamenti di violazione si suddividono in Preavvisi di accertamento (infrazione per violazioni alle norme che regolano la sosta dei veicoli, lasciati sul parabrezza del veicolo dagli Operatori di Polizia Locale) e Verbali di Contestazione.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini a cui è stato contestato o notificato un accertamento di violazione al Codice della Strada.

Descrizione

Violazioni del Codice della Strada: Opzioni e Ricorsi

I cittadini che ricevono un “verbale di contestazione” ai sensi del Codice della Strada hanno due possibilità principali:

  1. Pagamento e Comunicazione Dati:
    • Effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta.
    • Effettuare l’eventuale comunicazione dei dati del conducente, obbligatoria quando la violazione comporta la decurtazione di punti dalla patente.
  2. Proporre Ricorso:
    • Contestare la sanzione, ritenendola ingiusta o basata su un errore.

Ricorsi Alternativi (in caso di mancato pagamento):

Se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato, il trasgressore, l’intestatario del veicolo o il soggetto responsabile in solido possono presentare uno dei seguenti ricorsi alternativi:

  • Ricorso al Prefetto
  • Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso è l’atto formale con cui si chiede l’annullamento di un verbale elevato da un organo accertatore (Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.).

Motivi Frequenti per il Ricorso:

Il ricorso può essere presentato quando si ritiene che l’atto sia viziato o che il fatto addebitato non costituisca un illecito amministrativo. I motivi più comuni includono:

  • Notifica del verbale avvenuta oltre i $\text{90 giorni}$ dalla data di accertamento dell’infrazione.
  • Errori materiali evidenti sul verbale (es. tipo di veicolo o targa errati).
  • Mancata indicazione delle modalità di presentazione del ricorso.
  • Generalità inesatte del trasgressore o del responsabile in solido (salvo errori lievi).
  • Il veicolo era stato venduto prima della data dell’infrazione.

Istanza di Archiviazione in Autotutela:

L’istanza di archiviazione in regime di autotutela è una procedura semplificata che può essere presentata direttamente all’organo accertatore (es. Polizia Locale) solo in casi specifici di errore materiale o oggettivo, quali:

  • Errata individuazione del responsabile (errore di trascrizione della targa o errata indicazione del proprietario nei pubblici registri).
  • Il veicolo non era nella disponibilità materiale dell’intestatario al momento della sanzione a causa di furto o appropriazione indebita. In questo caso, è necessario allegare copia integrale della denuncia e documentazione che attesti la perdita di possesso (es. trascrizione al PRA) o il verbale di rinvenimento.

L’istanza di archiviazione in regime di autotutela può essere presentata dall’avente diritto direttamente agli sportelli di ricevimento pubblico della Polizia Locale oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC).

Come fare

1. Per il Pagamento

Il pagamento della sanzione può essere effettuato tramite il sistema pagoPA utilizzando il portale del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Procedura online:

  1. Collegarsi al sito istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio.
  2. Cliccare su "pagamento spontaneo".
  3. Selezionare la voce "Preavviso/verbali di Contestazione".
  4. Compilare i campi richiesti con i dati presenti sul verbale.
  5. È possibile pagare direttamente online con pagamento elettronico o stampare l'avviso di pagamento.

Pagamento con avviso stampato: L'avviso di pagamento stampato può essere utilizzato per pagare presso:

  • Poste Italiane
  • Altre attività e sportelli abilitati al servizio pagoPA.

ATTENZIONE - Dati obbligatori:

  • Il numero di verbale deve essere inserito nel formato intero: NUMERO VERBALE/V/ANNO (es: 012401/V/25).
  • L'importo della sanzione deve corrispondere precisamente a quello indicato sul verbale.

2. Per il Ricorso

È possibile presentare ricorso con due modalità alternative: al Prefetto di Milano o al Giudice di Pace.

A. Ricorso al Prefetto di Milano

  • Termine: Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
  • Destinatario: Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano.
  • Invio:
    • Direttamente al Prefetto.
    • Per il tramite del Comando di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio (Via Neruda 1/A).

Esito del Ricorso al Prefetto:

  • Accoglimento: Il Prefetto emette ordinanza di archiviazione, che sarà notificata al ricorrente.
  • Rigetto: Il Prefetto emette ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese.
    • L'ordinanza è notificata al ricorrente a cura dell'Organo accertatore.
    • Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.
  • Silenzio Assenso: Se il Prefetto non emette l'ordinanza di pagamento entro 120 giorni dalla ricezione, il ricorso è da considerarsi accolto.
    • (Nota: l’ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 150 giorni dalla notifica del verbale).

Ulteriore Ricorso: Contro la decisione di rigetto del Prefetto (ordinanza di pagamento), è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).

B. Ricorso al Giudice di Pace di Milano

  • Termine: Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).
  • Destinatario: Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano.
  • Presentazione:
    • Deposito presso la Cancelleria del Giudice.
    • Spedizione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.).
  • Costi: Il ricorso è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" (importi fissati dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche).

Esito del Ricorso al Giudice di Pace:

  • Il Giudice, dopo aver fissato l'udienza e sentito le parti, emetterà sentenza di accoglimento o di rigetto.
  • Il Giudice di Pace ha facoltà di addebitare le eventuali spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Altro: È possibile ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (es. ritiro della patente o sequestro del veicolo).

Cosa serve

Il ricorrente è tenuto a motivare l'istanza con argomentazioni tecniche dettagliate, documentazione probatoria e considerazioni pertinenti atte a dimostrare l'erroneità dell'irrogazione della sanzione.

Alla presente istanza è obbligatorio allegare una copia del documento di identità.

 

Cosa si ottiene

L’archiviazione del verbale in caso di accoglimento da parte del Prefetto di Milano o del Giudice di Pace di Milano.

In caso di mancato accoglimento verrà invece emessa ordinanza di ingiunzione.

Tempi e scadenze

Verbali di Contestazione (contestati direttamente o notificati) e Preavvisi di violazioni Codice della Strada (lasciati sul parabrezza).

  • Entro 5 giorni dalla notifica: È ammesso il pagamento della sanzione amministrativa scontata del 30% (Art. 202 c. 1 C.d.S.).
  • Dal 6° al 60° giorno dalla notifica: È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ma senza sconto (misura del minimo edittale).
  • Dopo il 60° giorno dalla notifica: Il verbale diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale (Art. 203 c. 3 C.d.S.).

Modalità e Termini di Ricorso

Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore, l'intestatario del veicolo o altro coobbligato in solido possono presentare uno dei seguenti ricorsi alternativi:

1. Ricorso al Prefetto di Milano

  • Termine: Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
  • Indirizzo: Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano.
  • Modalità: Può essere inviato direttamente al Prefetto o presentato per il tramite del Comando di Polizia Locale.

2. Ricorso al Giudice di Pace di Milano

  • Termine: Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (Art. 204-bis C.d.S.).
  • Indirizzo: Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano.
  • Modalità: Può essere depositato presso la cancelleria del Giudice o spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.).
  • Costi: Il ricorso al Giudice di Pace è subordinato al pagamento del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi stabiliti dalla normativa vigente.

Procedure collegate

Avviso Importante Riguardo al Verbale Notificato

Si prega di prestare particolare attenzione alle eventuali richieste contenute nel verbale notificato, in particolare per quanto concerne:

  • L'obbligo di identificazione del conducente (ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della Strada).
  • L'obbligo di esibire uno o più documenti di guida (ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada).

1. Obbligo di Esibizione Documenti (Art. 180 C.d.S.)

L’esibizione dei documenti richiesti (es. carta di circolazione, patente, assicurazione, ecc.) ai sensi dell'art. 180 del Codice della Strada deve essere effettuata in originale, presso qualsiasi posto di Polizia, tassativamente entro il termine indicato sul verbale.

Nota Bene: L'invio di una copia del documento tramite e-mail o PEC all'Organo accertatore NON assolve in alcun modo l'obbligo stabilito dall'art. 180 del C.d.S.

2. Obbligo di Identificazione del Conducente (Art. 126-bis C.d.S.)

A. Su Avviso di Accertamento (Lasciato sul Parabrezza)

Se l'avviso è lasciato sul veicolo per una violazione che comporta la decurtazione dei punti dalla patente:

  • Il conducente del veicolo al momento della violazione è tenuto a presentarsi, entro cinque giorni dall’accertamento, presso la sede della Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio munito della patente di guida in originale per la decurtazione dei punti.
  • In caso di mancata presentazione, anche se la sanzione pecuniaria è stata pagata, all'intestatario del veicolo verrà notificato il verbale per l'identificazione, con spese di accertamento e notifica a suo carico.

B. Su Verbale Notificato a Mezzo Postale

L’obbligo di identificazione del conducente (Art. 126-bis C.d.S.) deve essere assolto tassativamente entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del verbale. Per adempiere a tale obbligo, è necessario trasmettere al Comando di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio:

  • L'apposito modulo di identificazione allegato al verbale, debitamente compilato e sottoscritto.
  • Copia fronte/retro della patente di guida, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale anch’essa sottoscritta.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 10/12/2025, 23:11

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