Costituzione Convivenza di fatto

Servizio attivo

E' possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)


A chi è rivolto

Persone sia dello stesso sesso sia di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana sia straniera, residenti in Italia (sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'Aire). I componenti di una convivenza di fatto devono essere uniti stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli). E' inoltre necessario che siano coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.

Descrizione

In base alla Legge 76/2016, alle due persone costituenti la convivenza di fatto sono riconosciute alcune prerogative:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento Penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
    o in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute (art. 1 comma 40);
    o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 comma 41);
  4. godono di alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 44), tra cui il diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  5. nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, possono godere, a parità di condizioni e ove previsto, del titolo o causa preferenziale dell’appartenenza a un nucleo familiare (art. 1 comma 45);
  6. hanno diritti nell’ambito dell’attività di impresa familiare (art. 1 comma 46);
  7. sono riconosciute alcune facoltà al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48), tra cui la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti;
  8. hanno gli stessi diritti del coniuge, per il risarcimento del danno in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1 comma 49).

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC) al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.
Il professionista dovrà dare comunicazione all’anagrafe anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti.

Copertura geografica

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

Come fare

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità (vedi modello allegato a fondo pagina).
Avvertenza: la dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

1. Direttamente allo Sportello Anagrafe

Piazza Unità d’Italia
Lunedì – 08:30 – 12:30 / 15:00 – 19:00
dal martedì al venerdì – 08:30 – 12:30
Tel. 02 92781

Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto, purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

2. Per via telematica, ai seguenti indirizzi:

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta regionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la registrazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

4. Spedita per posta, con raccomandata

indirizzata all’Ufficio Anagrafe, Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio

 

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviarne comunicazione all’altro componente.

Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Cosa si ottiene

La registrazione della convivenza di fatto in Anagrafe

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.

Procedure collegate

Cessazione della convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto avviene nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della coabitazione nel Comune di Cernusco Sul Naviglio di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, per accordo tra le parti qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 03/12/2025, 10:30

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