Persone sia dello stesso sesso sia di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana sia straniera, residenti in Italia (sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'Aire). I componenti di una convivenza di fatto devono essere uniti stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli). E' inoltre necessario che siano coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.
In base alla Legge 76/2016, alle due persone costituenti la convivenza di fatto sono riconosciute alcune prerogative:
Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC) al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.
Il professionista dovrà dare comunicazione all’anagrafe anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti.
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità (vedi modello allegato a fondo pagina).
Avvertenza: la dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
1. Direttamente allo Sportello Anagrafe
Piazza Unità d’Italia
Lunedì – 08:30 – 12:30 / 15:00 – 19:00
dal martedì al venerdì – 08:30 – 12:30
Tel. 02 92781
Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto, purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
2. Per via telematica, ai seguenti indirizzi:
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
ad una delle seguenti condizioni:
4. Spedita per posta, con raccomandata
indirizzata all’Ufficio Anagrafe, Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviarne comunicazione all’altro componente.
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
La registrazione della convivenza di fatto in Anagrafe
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.
Cessazione della convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto avviene nei seguenti casi:
Non è previsto alcun costo.
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