E' una dichiarazione resa dal cittadino che proviene da altro Comune , dall'estero o da una differente via all'interno dello stesso Comune. Tale procedimento determina l'iscrizione dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune
A tutte le persone che hanno cambiato il loro indirizzo di dimora abituale
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 del Decreto Legge 28/3/2014 n. 47, convertito in Legge 23/5/2014 n. 80, “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Pertanto, chi richiede la residenza con provenienza da altro Comune oppure il cambio di abitazione all’interno del Comune stesso deve dimostrare il titolo in base al quale occupa l’alloggio, presentando copia del titolo (atto di proprietà, contratto di locazione ecc.) o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le persone che occupano l’alloggio in comodato verbale, e che quindi non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione, dovranno dimostrare l’occupazione non abusiva tramite una dichiarazione di assenso del proprietario. In assenza della suddetta documentazione relativa al titolo di occupazione dell’alloggio, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla dichiarazione è elencata nell’allegato A del modulo.
Per i cittadini appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla dichiarazione è elencata nell’allegato B del modulo.
Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da diritti e da bollo.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla dichiarazione è elencata nell’allegato A del modulo.
Per i cittadini appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla dichiarazione è elencata nell’allegato B del modulo.
Si ricorda che, in caso di dichiarazione non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.455/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Inoltre, a norma dell’art. 19, comma 3, del Regolamento anagrafico (D.P.R. n.223/1989), le eventuali discordanze fra la dichiarazione di residenza e gli esiti degli accertamenti di cui sopra saranno segnalate all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Il modulo di dichiarazione di residenza, conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno, contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da copia di un documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residenti e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
La dichiarazione anagrafica può essere presentata con una delle seguenti modalità:
E' necessario presentare la seguente documentazione:
Registrazione in Anagrafe della nuova iscrizione o mutazione anagrafica, così come dichiarato nel modello ministeriale dai cittadini coinvolti nel trasferimento.
La variazione di residenza da parte di chi proviene da un altro Comune o dall’estero oppure il cambio di indirizzo all’interno del Comune stesso, devono essere comunicati entro venti giorni dall’evento all’ufficio Anagrafe.
Entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione/mutazione anagrafica, completa di tutte le sue parti, l'Ufficio Anagrafe provvede a registrare il cambio di indirizzo in Anagrafe.
A seguito dell’iscrizione anagrafica, la Polizia Locale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o la registrazione stessa. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
L'aggiornamento di indirizzo sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito del trasferimento della residenza avviene direttamente d'ufficio a cura del Comune di nuova residenza a seguito di compilazione dei dati dei veicoli sul modulo di richiesta di cambio residenza.
L'articolo 49 della Legge 120/2020 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l'obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, oggi Documento Unico. Inoltre, dal 2 febbraio 2013 non arriva più il tagliando adesivo da apporre sulla patente. E' aggiornato negli archivi informatici della Motorizzazione a cura del Comune di iscrizione anagrafica.
Con la della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, occorre compilate il modello per la Tari da trasmettere poi alla società Cem Ambiente Spa e il modello per la dichiarazione dei Dati Catastali dell'immobile occupato.
Nessun costo.
Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da diritti e da bollo.
Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
AVVISO IMPORTANTE: la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, la mancata dichiarazione di cambiamento di abitazione, la mancata dichiarazione di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza e conseguenti mutamenti nella composizione delle stesse comportano una sanzione da 100 a 500 €. Se la comunicazione o la dichiarazione sono effettuate con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta a 10 €, sempreché la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
In caso di omessa dichiarazione di trasferimento dall’estero è prevista inoltre la maggiore sanzione da 200 a 1.000 € per ciascun anno in cui perdura l’omissione.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
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Legge n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
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