Propaganda elettorale – Referendum Costituzionale 2020

In previsione del Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 puoi trovare in questa pagina le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata al referendum e alle modalità di voto.

Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro lunedì 24 febbraio 2020.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

La Giunta comunale deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio 2020. L’elenco dei partiti o gruppi politici è disponibile in dettaglio nel documento allegato.

Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione

L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum sarà utile, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.

Divieto di alcune forme di propaganda

Da venerdì 28 febbraio 2020, inizia la  campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire da sabato 14 marzo 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda

Da sabato 28 a domenica 29 marzo 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Per maggiori informazioni, si rimanda al dettaglio completo della comunicazione della Prefettura di Milano