Coloro che, per vari motivi, non abbiano potuto pagare entro le scadenze stabilite le rate dei tributi locali, possono ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Il Ravvedimento Operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione pagando l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Con l’entrata in vigore della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (conversione in legge del D.L. n. 124/2019 “Decreto Fiscale”) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Pertanto, a partire dal 1/1/2020 è possibile regolarizzare i versamenti per l’IMU anche dopo un anno dalla scadenza ed entro i termini accertabili dall’ufficio.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Con il D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni”) sono state apportate modifiche alla misura delle sanzioni da applicare in sede di ravvedimento. In particolare l’art. 5 del decreto prevede che le nuove sanzioni sono valide per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano le disposizioni previgenti.
Regime sanzionatorio valido per violazioni commesse fino dal 31/8/2024
Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione dello 0,1% giornaliero dell’importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Molto Lungo: oltre l’anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 4,29% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Lunghissimo: applicabile oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento ed entro il termine quinquennale di prescrizione, prevede una sanzione fissa del 5,00% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Regime sanzionatorio valido per violazioni commesse dal 1/9/2024
Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione dello 0,083% giornaliero dell’importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,25% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,39% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 3,125% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Molto Lungo: oltre l’anno ed entro il termine quinquennale di prescrizione, prevede una sanzione fissa del 3,57% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Si precisa che Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio e comunque quando non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informazione.