In merito all’applicazione dell’art. 1 comma 219 della legge n. 160 del 27/12/2019 Legge di bilancio 2020 che ha introdotto l’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione delle facciate sugli edifici esistenti (c.d. “bonus facciate”) in relazione all’ubicazione degli stessi precisando: «le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento». , il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24 giugno 2020, ai fini di agevolare la lettura dello strumento urbanistico vigente da parte dei cittadini eventualmente interessati al “bonus facciate”, ha approvato uno schema che chiarisce i termini di equipollenza fra gli ambiti individuati dallo strumento urbanistico vigente e le zone omogenee come determinate dal DM 1444/68. Lo stesso è supportato dalle tavole comparative allegate alla presente deliberazione (tavola campi della conservazione, tavola campi dell’adeguamento)
Di seguito gli elaborati predisposti.
Per la richiesta della certificazione, si invita ad utilizzare il modulo di richiesta di certificato di destinazione urbanistica indicando come motivazione: “Bonus facciate”.