Richiesta di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – procedura statale

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia Privata ed Ecologia – ing. Michele Bottino

E-mail: michele.bottino@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02 9278286

Soggetto competente per adozione atto finale

Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione – arch. Duca Alessandro

E-mail:alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.262

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Segretario Generale –D.ssa Francesca Sarago’

E-mail: francesca.sarago@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it– Telefono: 02/92.78.230

 

Descrizione Procedimento

Indicazioni per l’accesso ai contributi per edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano). (Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punti 4.8, 4.19).
Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.2).

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

– presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,

– non hanno la residenza nell’alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo
saltuaria o stagionale,

– sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 – art. 17).

(1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell’immobile su cui intende realizzare i  lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l’effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.
(2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall’art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

L’onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989,
n. 6 – art. 34-ter, comma 2, lett. C).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

– Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune

– quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l’intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi)

– quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio
1989, n. 6 – art. 34-ter comma 4).

 

Indicazioni per l’accesso ai contributi finalizzati a garantire l’adattabilità negli edifici
residenziali progettati e realizzati dopo l’11 agosto 1989

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall’art. 3 della l.r. 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od  integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l’11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e   l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l’obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l’erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l’adattabilità:

– indica la possibilità di modificare – nel tempo – lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell’art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236),
– indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un’accessibilità differita nel tempo (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8, che deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della visitabilità (in quanto requisito già richiesto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzari ufficiali.
Per l’erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all’importo totale della fattura stessa; l’articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procede al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.
La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono
consentite ai sensi dell’art. 19 della l.r. 6/8.

 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

– I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e
tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989,
n. 1669/U.L. – Punti 4.8, 4.19).

Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.2).

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

– presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,

– non hanno la residenza nell’alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,

– sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20
febbraio 1989, n. 6 – art. 17).
(1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell’immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l’effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.
(2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall’art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

– L’onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera: che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio
1989, n. 6 – art. 34-ter comma 2, lett. c).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

– Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune,

– quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l’intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi),

– quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio
1989, n. 6 – art. 34-ter comma 4).

 

VEDASI ANCHE: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° suppl. Straordinario al n.1 – 5 gennaio 2010

Normativa di Riferimento

Legge 13 del 9/01/1989

Legge Regionale 5 del 31/07/2013

Tempistica

Canale statale: dal 1/03 al 31/03 di ogni anno invio in Regione delle domande

Canale regionale: dal 5/06 al 10/10 di ogni anno invio in Regione delle domande

    giovedì 18, Gennaio 2024
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Domanda-di-contributo-per-il-superamento-e-leliminazione-delle-barriere-architettoniche-per-edifici-costruiti-dopo-l11-agosto-1989-in-regime-di-adattabilità.pdf

2 MB