Esenzioni IMU 2021 per attività colpite dall’emergenza COVID-19
In considerazione delle diverse disposizioni normative attualmente in vigore, si riepilogano in questo articolo gli interventi adottati dal Governo per l’esenzione dal pagamento dell’IMU anno 2021 sugli immobili delle attività che sono state maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19, insieme alle modalità per richiedere l’esenzione.
Esenzione dal pagamento dell’acconto IMU 2021
Chi ha diritto all’esenzione
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per i bed and breakfast e le case vacanza il MEF ha precisato che poter godere dell’esenzione l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per queste tre tipologie l’esenzione è stata prevista dall’art. 1 comma 599 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
- immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2014 (decreto Sostegni), ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, ovvero titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, come di seguito meglio indicati:
- soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 del Tuir), nonché soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all’art. 54, comma 1, del citato Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- con ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra;
- la cui attività non risulti cessata alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 e la cui partita IVA non sia stata attivata dopo l’entrata in vigore del D.L. 41/2021 (22 marzo 2021);
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Si precisa che il contributo a fondo perduto (e di conseguenza anche l’esenzione IMU) non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
- a specifici enti pubblici;
- ai soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
L’esenzione di cui al presente punto è stata prevista dall’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni), introdotto in sede di conversione nella Legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla G.U. del 21 maggio 2021.
Come richiedere l’esenzione per l’acconto IMU 2021
Per le esenzioni previste ai punti da n. 1 a 4 è necessaria la presentazione dell’apposita dichiarazione, predisposta dall’ufficio tributi, debitamente compilata e completa della documentazione richiesta, entro e non oltre il termine del 16 luglio 2021.
Esenzione dal pagamento dell’acconto e del saldo IMU 2021
Chi ha diritto all’esenzione
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, dall’art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per questa tipologia di immobili non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022;
Questa esenzione è stata prevista dall’art. 78 del Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Come richiedere l’esenzione per acconto e saldo IMU 2021
Per questa esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale.
Chi non ha diritto all’esenzione
Tutti gli altri soggetti, persone fisiche e persone giuridiche che non rientrano nelle casistiche sopraindicate, dovranno versare l’IMU alle scadenze previste (16 giugno 2021 per la rata di acconto e 16 dicembre 2021 per la rata di saldo)
L’ufficio tributi resta a disposizione per ulteriori informazioni a riguardo.
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