IMU 2020 – Esenzione acconto per settore turistico
Si informano i proprietari di immobili del settore turistico che l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha disposto, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, che per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’IMU di cui alla L. n. 160/2019 per gli immobili del settore turistico come di seguito riportato:
“Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico
- In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. - Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.”
AGGIORNAMENTO DEL 11.12.2020
Con le FAQ del Ministero delle Finanze, pubblicate in data 7.12.2020, viene precisato che:
- l’esenzione prevista per cinema, teatri e alberghi è condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D/3 e D/2, considerandosi ininfluente la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO (risposta alla FAQ n. 3)
- l’esenzione per i bed & breakfast e le case vacanze è riconosciuta esclusivamente se l’attività svolta negli immobili è esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.
Si informa altresì che è necessario che ciascun contribuente faccia pervenire all’ufficio tributi una dichiarazione, su apposito modulo, nella quale siano identificati gli immobili interessati dall’esenzione e siano riportati gli estremi della comunicazione di avvio dell’attività.
DICHIARAZIONE ESENZIONE ACCONTO IMU 2020 strutture turistiche
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
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