Ricorso contro una sanzione amministrativa al Codice della Strada.

Servizio attivo

Il cittadino può impugnare la sanzione amministrativa, se la ritiene illegittima o viziata, seguendo le procedure previste dalla normativa in vigore.


A chi è rivolto

Rivolto a chiunque abbia ricevuto una sanzione amministrativa dal Comando di Polizia Locale del Comune di Cernusco sul Naviglio e intenda ricorrere contro di essa.

Descrizione

Se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato, il trasgressore, l’intestatario del veicolo o il soggetto responsabile in solido possono presentare uno dei seguenti ricorsi alternativi:

  • Ricorso al Prefetto
  • Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso è l’atto formale con cui si chiede l’annullamento di un verbale elevato da un organo accertatore (Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, ecc.).

Motivi Frequenti per il Ricorso:

Il ricorso può essere presentato quando si ritiene che l’atto sia viziato o che il fatto addebitato non costituisca un illecito amministrativo. I motivi più comuni includono:

  • Notifica del verbale avvenuta oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
  • Errori materiali evidenti sul verbale (es. tipo di veicolo o targa errati).
  • Mancata indicazione delle modalità di presentazione del ricorso.
  • Generalità inesatte del trasgressore o del responsabile in solido (salvo errori lievi).
  • Il veicolo era stato venduto prima della data dell’infrazione.

Istanza di Archiviazione in Autotutela:

L’istanza di archiviazione in regime di autotutela è una procedura semplificata che può essere presentata direttamente all’organo accertatore (es. Polizia Locale) solo in casi specifici di errore materiale o oggettivo, quali:

  • Errata individuazione del responsabile (errore di trascrizione della targa o errata indicazione del proprietario nei pubblici registri).
  • Il veicolo non era nella disponibilità materiale dell’intestatario al momento della sanzione a causa di furto o appropriazione indebita. In questo caso, è necessario allegare copia integrale della denuncia e documentazione che attesti la perdita di possesso (es. trascrizione al PRA) o il verbale di rinvenimento.

L’istanza di archiviazione in regime di autotutela può essere presentata dall’avente diritto direttamente agli sportelli di ricevimento pubblico della Polizia Locale oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC).

Copertura geografica

Tutto il territorio comunale.

Come fare

È possibile presentare ricorso con due modalità alternative: al Prefetto di Milano o al Giudice di Pace.

A. Ricorso al Prefetto di Milano

  • Termine: Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
  • Destinatario: Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano.
  • Invio:
    • Direttamente alla Prefettura di Milano.
    • Per il tramite del Comando di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio (Via Neruda 1/A) da inviare tramite PEC o depositare presso gli Uffici.

Esito del Ricorso al Prefetto:

  • Accoglimento: Il Prefetto emette ordinanza di archiviazione, che sarà notificata al ricorrente.
  • Rigetto: Il Prefetto emette ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese.
    • L'ordinanza è notificata al ricorrente a cura dell'Organo accertatore.
    • Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.
  • Silenzio Assenso: Se il Prefetto non emette l'ordinanza di pagamento entro 120 giorni dalla ricezione, il ricorso è da considerarsi accolto.
    • (Nota: l’ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 150 giorni dalla notifica del verbale).

Ulteriore Ricorso: Contro la decisione di rigetto del Prefetto (ordinanza di pagamento), è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).

B. Ricorso al Giudice di Pace di Milano

  • Termine: Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).
  • Destinatario: Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano.
  • Presentazione:
    • Deposito presso la Cancelleria del Giudice.
    • Spedizione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.).
  • Costi: Il ricorso è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" (importi fissati dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche).

Esito del Ricorso al Giudice di Pace:

  • Il Giudice, dopo aver fissato l'udienza e sentito le parti, emetterà sentenza di accoglimento o di rigetto.
  • Il Giudice di Pace ha facoltà di addebitare le eventuali spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Altro: È possibile ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni accessorie applicate (ritiro della patente di guida, sequestro amministrativo, fermo amministrativo) o disposte con ordinanza o ingiunzione (es. sospensione della patente o confisca del veicolo).

Cosa serve

Il ricorrente è tenuto a motivare l'istanza con argomentazioni tecniche dettagliate, documentazione probatoria e considerazioni pertinenti atte a dimostrare l'erroneità dell'irrogazione della sanzione.

Alla presente istanza è obbligatorio allegare una copia del documento di identità.

Cosa si ottiene

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sanzione.

In caso di respingimento, invece, sarà emessa un'ordinanza di ingiunzione.

Tempi e scadenze

Modalità e Termini di Ricorso

Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore, l'intestatario del veicolo o altro coobbligato in solido possono presentare uno dei seguenti ricorsi alternativi:

1. Ricorso al Prefetto di Milano

  • Termine: Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
  • Indirizzo: Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano.
  • Modalità: Può essere inviato direttamente al Prefetto o presentato per il tramite del Comando di Polizia Locale.

2. Ricorso al Giudice di Pace di Milano

  • Termine: Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (Art. 204-bis C.d.S.).
  • Indirizzo: Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano.
  • Modalità: Può essere depositato presso la cancelleria del Giudice o spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.).
  • Costi: Il ricorso al Giudice di Pace è subordinato al pagamento del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi stabiliti dalla normativa vigente.

Quanto costa

Il ricorso al Giudice di Pace è subordinato al pagamento del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi stabiliti dalla normativa vigente.

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Ultimo aggiornamento: 08/01/2026, 17:11

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