Richiesta di Pubblicazioni di matrimonio

Servizio attivo

E' la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio.


A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso, in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Per chiedere la pubblicazione di matrimonio è necessario inviare la domanda di avvio del procedimento al Comune.

Una volta ottenute tutte le informazioni preliminari, l’ufficiale di stato civile contatterà i soggetti interessati per fissare un appuntamento allo sportello comunale.

Nel giorno fissato per le pubblicazioni i futuri sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:

  • rito civile di futuri sposi entrambi cittadini italiani: documento di riconoscimento e codice fiscale
  • rito civile con uno o entrambi cittadini stranieri: documento di riconoscimento, codice fiscale e nulla osta del consolato debitamente legalizzato (se non esente)
  • rito religioso: documento di riconoscimento, codice fiscale e richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco.

Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.

Copertura geografica

Tutto il territorio del Comune.

Come fare

Compila la richiesta nella sezione "documenti" e consegnala all'ufficio protocollo del comune di Cernusco sul Naviglio (se corrisponde alla residenza di uno degli sposi).

Cosa serve

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.

La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

  • il nome e il cognome;
  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • la residenza, la libertà di stato;
  • se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
  • se hanno già contratto matrimonio;
  • se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
  • se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

L'Ufficiale dello Stato Civile provvede quindi d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.

I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:

  1. documenti d'identità dei nubendi;
  2. richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
  3. per gli stranieri   nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta;
  4. per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori o certificato di capacità matrimoniale.

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio.

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.

Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti. Per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

8 giorni

Affissione all'Albo

Periodo durante il quale l'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio.

3 giorni

Deposito

Periodo, successivo alla pubblicazione, durante il quale l'atto di pubblicazione rimane depositato presso l'Ufficio di Stato Civile per eventuali opposizioni.

180 giorni

Celebrazione del matrimonio

Periodo di validità delle pubblicazioni entro il quale deve essere celebrato il matrimonio

Procedure collegate

Pubblicazione del verbale nell'Albo pretorio online del Comune.

Quanto costa

Se entrambi i coniugi sono residenti nel Comune presso il quale si sta facendo domanda occorre acquistare una marca da bollo da €16,00. Se invece uno dei due coniugi è residente in un Comune diverso è necessario acquistare due marche da bollo da €16,00.

Vincoli

Entrambi i nubendi devono sottoscrivere il verbale di pubblicazione.

Casi particolari

Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all'ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.

Per i casi o situazioni particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'opposizione al matrimonio

Se l’Ufficiale di Stato Civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del D.P.R. n. 396/2000.

Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto.

A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).

E' possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L’Ufficiale di Stato Civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.

La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.

Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:

  • i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
  • il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
  • il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'Ufficiale dello Stato Civile (articolo 59, comma 1 del D.P.R. n. 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
  • il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
  • i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
  • l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.
A chi e quando presentare l'atto di opposizione

L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del D.P.R. n.396/2000).

L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del D.P.R. n. 396/2000).

La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.

L’Ufficiale di Stato Civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del D.P.R. n. 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.

Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7, secondo comma, della Legge n. 847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sull'opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).

Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.

È molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del codice civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 07/12/2025, 15:17

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