Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

 

Descrizione Procedimento

Con la Legge n. 76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’ “Unione civile tra persone dello stesso sesso”, che la costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta, alla presenza di due testimoni.
I componenti della coppia interessati a costituire un’unione civile devono essere maggiorenni e dello stesso sesso.
L’ufficiale di stato civile provvede a ricevere la dichiarazione ed alla registrazione degli atti di unione civile nell’apposito Registro dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
L’unione è certificata dal documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

 

Cause impeditive

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  1. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, c.c.; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Se vi sono cause impeditive, l’unione è nulla. L’unione civile può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Modalità operative e documentazione da presentare

La costituzione dell’unione civile passa attraverso due fasi:

  1. la richiesta, che deve essere formalmente formulata dalle parti davanti all’Ufficiale dello stato civile;
  2. la dichiarazione di costituzione, che le parti stesse rendono nei termini sotto indicati, sempre davanti all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Per avviare la pratica occorre presentare il relativo modulo (scaricabile in fondo alla pagina oppure ritirabile presso l’U.R.P.), debitamente compilato e firmato da entrambi i componenti della coppia nonché corredato della fotocopia di un valido documento d’identità dei sottoscrittori, depositandolo direttamente presso il Protocollo (Palazzo comunale, Piazza Unità d’Italia) durante gli orari di apertura (lunedì: 8.30-12.30 e 15.00-19.00; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30) oppure trasmettendolo con una delle seguenti modalità:

– per via telematica, al seguente indirizzo: stato.civile@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it , ad una delle seguenti condizioni, fra loro alternative:

  • che il modulo recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità siano acquisiti mediante scanner e trasmessi anche tramite posta elettronica semplice;
  • che il modulo sia sottoscritto con firme digitali e trasmesso anche tramite posta elettronica semplice;

– per via telematica al seguente indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it a condizione che il modulo sia trasmesso attraverso la propria casella personale (se in possesso) di posta elettronica certificata;

– tramite fax al n. 02/9278211, allegando le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori;

– per posta, sempre allegando le fotocopie dei documenti di identità.

A seguito della ricezione del modulo, l’ufficio contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento per la formulazione della richiesta davanti all’ufficiale dello stato civile. Al momento del contatto, sarà anche indicata dall’ufficio l’eventuale documentazione da presentare.
L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di legge, nel giorno fissato redige processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti. La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto dalle parti speciale incarico nei modi di legge.

Entro i trenta giorni successivi alla richiesta l’ufficiale dello stato civile procede d’ufficio alle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta stessa ed all’insussistenza di cause impeditive alla costituzione dell’unione. Decorsi trenta giorni, o anche in data antecedente, se le verifiche sono completate prima, ed in tal caso l’ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione.

Nel giorno concordato con l’ufficio, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di costituzione di unione civile. Ove vi sia necessità o convenienza di costituire l’unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l’ufficiale dello stato civile, completate le verifiche, su istanza delle parti, delega per iscritto l’ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Quando la costituzione dell’unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine di trenta giorni o alla comunicazione dell’ufficiale dello stato civile , la richiesta delle parti e le verifiche dell’ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Se una delle parti dell’unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell’unione civile. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti, possono scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente alla costituzione dell’unione con atto notarile.

Cognome Comune

Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale scelta del cognome comune verrà inserita nell’atto di costituzione dell’unione e non comporterà variazioni anagrafiche né di codice fiscale o di altri documenti personali.

Diritti e doveri

Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
A tutela dei diritti e per il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell’unione civile, ad esclusione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge n. 76/2016, istitutiva delle unioni civili, e delle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983 in materia di adozione.
All’unione civile si applicano altresì le norme del codice civile previste per il matrimonio relative a obblighi alimentari, diritti successori, indennità per decesso e trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c.

Cittadini stranieri

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da una dichiarazione sostitutiva resa sotto la responsabilità del dichiarante.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all’estero

Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’Estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle unioni civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all’estero un’unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’unione civile in Italia. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’Estero, tra persone di sesso diverso

Scioglimento

L’unione civile si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti. All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Altra causa di scioglimento è la rettificazione di attribuzione di sesso di una delle due parti.

Normativa di riferimento

Legge 20/5/2016 n. 76

art. 70-bis e sgg. D.P.R. n. 396/2000 introdotti dal D.Lgs. n. 5/2017

D.M. 27/2/2017

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 02/9278240-336 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

    martedì 19, Marzo 2024
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Tariffe - matrimoni e unioni civili - anno 2024

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Richiesta-di-costituzione-di-unione-civile.pdf

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manifestazione volontà scioglimento unione civile

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richiesta scioglimento unione civile

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