Trascrizione sentenze straniere di divorzio

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

 

Descrizione Procedimento

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze e provvedimenti stranieri che rispettino taluni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.

E’ però necessario che i provvedimenti stranieri vengano trascritti presso il Comune italiano competente ( Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio).

Le sentenze di divorzio emesse in uno stato estero vengono trasmesse dall’Autorità Diplomatica Italiana all’estero o presentate su istanza degli interessati.

L’Ufficiale di Stato Civile trascrive la sentenza che annota a margine dell’atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per gli sposi, all’ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l’annotazione.

Documentazione Necessaria

Provvedimenti emessi da stati dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca)

La documentazione necessaria è la seguente:

  • copia dichiarata “conforme all’originale” dall’autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003);
  • certificato plurilingue di cui all’art. 39 del Regolamento citato;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato;
  • eventuale documentazione di cui all’art. 37 punto 2) del Regolamento citato

Provvedimenti emessi sa stati dell’Unione Europea

La documentazione necessaria è la seguente:

  •  provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell’autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
  • traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell’art. 22 del Dpr 396/2000;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 64 lett. e) e f) della L. 218/1995.

Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:

  • o dall’Autorità diplomatica all’estero;
  • o dal traduttore giurato all’estero (firma legalizzata dall’Autorità Diplomatica Italiana all’estero o con apposizione dell’Apostille prevista dalla convenzione dell’AIA);
  • o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).

Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:

  • l’originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto è stato notificato o comunicato al contumace;
  • documento che il convenuto ha accettato la decisione.

Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata

 

Normativa di Riferimento

Legge n. 55 del 6 maggio 2015

Regolamento C.E. n. 2201/2003

Regolamento (U.E.) n. 1259/2010

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 e circolari integrative

Legge n. 218 del 31 maggio 1995

Tempistica

90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consolato o dell’istanza da parte dell’interessato.