Trascrizione sentenze di annullamento del matrimonio pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

 

Descrizione Procedimento

Le sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico, per il riconoscimento civile nello Stato italiano, devono essere delibate dalla Corte d’Appello competente.
La delibazione, per produrre i suoi effetti, deve essere trascritta nei registri dello Stato Civile dove è presente l’atto di matrimonio.

A trascrizione avvenuta, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio ed il relativo aggiornamento anagrafico per la certificazione.

Nota: La delibazione è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese.

Requisiti

La Sentenza di delibazione dovrà pervenire all’Ufficio direttamente dalla Corte d’Appello competente.

Documentazione Necessaria

Atto di matrimonio trascritto nel Comune ove è avvenuto l’evento

Normativa di Riferimento

Art. 8, n. 2. dell’ Accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica del 18/2/1984 modificativo del Concordato Lateranense del
1929.

D.P.R. 396/2000

Tempistica

90 giorni dal ricevimento della richiesta