Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Descrizione Procedimento

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (ad es. uso della casa coniugale). L’assistenza degli avvocati difensori non è necessaria.

La legge ha previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni, ciò al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi.

A seguito della L. 6/5/2015 n. 55 (c.d. “divorzio breve”), sono stati ridotti i tempi della separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale, un anno ininterrotto in caso di separazione giudiziale).

Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Per avviare la pratica occorre presentare il relativo modulo di richiesta (scaricabile in fondo alla pagina oppure ritirabile presso l’U.R.P.), debitamente compilato e firmato da entrambi i coniugi nonché corredato della fotocopia di un valido documento d’identità dei sottoscrittori, depositandolo direttamente presso il Protocollo (Palazzo comunale, Piazza Unità d’Italia) durante gli orari di apertura (lunedì: 8.30-12.30 e 15.00-19.00; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30) oppure trasmettendolo con una delle seguenti modalità:

 

– per via telematica, ai seguenti indirizzi:

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

stato.civile@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

ad una delle seguenti condizioni, fra loro alternative:

che il modulo recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità siano acquisiti mediante scanner e trasmessi anche tramite posta elettronica semplice

che il modulo sia sottoscritto con firme digitali e tasmesso anche tramite posta elettronica semplice

che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta regionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua l’invio

che il modulo sia trasmesso attraverso la propria casella personale (se in possesso) di posta elettronica certificata;

 

– tramite fax al n. 02/9278211, allegando le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori;

 

– per posta, sempre allegando le fotocopie dei documenti di identità.

 

A seguito della ricezione del suddetto modulo di richiesta, l’ufficio espleterà l’istruttoria della pratica, effettuando gli accertamenti ed acquisendo i documenti necessari, al termine della quale contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento per comparire davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 02/9278240-336 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Quanto costa

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Riferimenti normativi

L. 1/12/1970 n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 in materia di accordi di separazione e divorzio consensuali avanti all’ufficiale di stato civile

L. 6/5/2015 n. 55 (c.d. “divorzio breve”)

  • Documenti
Nome File Descrizione Dimensione
Richiesta-congiunta-di-modifica-delle-condizioni-di-separazione-o-di-divorzio.pdf

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Richiesta-congiunta-di-scioglimento-cessazione-degli-effetti-civili.pdf

34 KB
Richiesta-congiunta-di-separazione-personale.pdf

19 KB