Ricorsi in opposizione a violazioni al Codice della Strada

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

– Comandante Polizia Locale

E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 800.532.330 – 02/92.90.501

Soggetto competente per adozione atto finale

– Comandante Polizia Locale

E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.90.501

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino – Dott. Ottavio Buzzini

E-mail: ottavio.buzzini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.231

 

Descrizione Procedimento

L’articolo 203 del Codice della Strada prevede che il trasgressore o l’obbligato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione , se non è stato eseguito il pagamento in misura ridotta della sanzione, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.

L’ufficio  acquisirà d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento fissando una sanzione con importo pari alla metà del massimo edittale.

Il Prefetto adotta l’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Ai sensi dell’art. 204 D.Lvo 285/92, se il prefetto non si pronuncia nei termini sotto indicati, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso). L’ordinanza del prefetto deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua adozione (art. 204 comma 2 CdS).

Ai sensi dell’art. 205 D.Lvo 285/92 avverso l’ordinanza del Prefetto è possibile ricorrere con opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla data di notificazione.

In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l’infrazione).

Requisiti

Per proporre opposizione al verbale è necessario aver ricevuto la notifica del verbale di violazione.

Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi (l’avviso lasciato sul tergicristallo).

Documentazione

Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in carta semplice.

Costo

Il ricorso è esente da tasse e diritti di segreteria.

Normativa di Riferimento

Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285

Tempistica

60 giorni per inoltro al Prefetto