Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento
– Comandante Polizia Locale
E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 800.532.330 – 02/92.90.501
Soggetto competente per adozione atto finale
– Comandante Polizia Locale
E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.90.501
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino – Dott. Ottavio Buzzini
E-mail: ottavio.buzzini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.231
Descrizione Procedimento
L’articolo 203 del Codice della Strada prevede che il trasgressore o l’obbligato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione , se non è stato eseguito il pagamento in misura ridotta della sanzione, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.
L’ufficio acquisirà d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento fissando una sanzione con importo pari alla metà del massimo edittale.
Il Prefetto adotta l’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Ai sensi dell’art. 204 D.Lvo 285/92, se il prefetto non si pronuncia nei termini sotto indicati, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso). L’ordinanza del prefetto deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua adozione (art. 204 comma 2 CdS).
Ai sensi dell’art. 205 D.Lvo 285/92 avverso l’ordinanza del Prefetto è possibile ricorrere con opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla data di notificazione.
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l’infrazione).
Requisiti
Per proporre opposizione al verbale è necessario aver ricevuto la notifica del verbale di violazione.
Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi (l’avviso lasciato sul tergicristallo).
Documentazione
Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in carta semplice.
Costo
Il ricorso è esente da tasse e diritti di segreteria.
Normativa di Riferimento
Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285
Tempistica
60 giorni per inoltro al Prefetto