Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto competente per adozione atto finale
Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati
E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Descrizione Procedimento
Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può chiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello status civitatis italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all’estero.
Come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13/6/2007, titolo valido per l’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” è una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.
Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall’ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto d’ingresso. Decorsi tali termini, le persone dovranno chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ma, nel frattempo, possono essere iscritti in anagrafe.
Per l’iscrizione anagrafica occorrerà, preliminarmente, verificare in collaborazione con l’ufficiale di stato civile, l’affidabilità della documentazione per la dimostrazione della discendenza da cittadino italiano. Solo a seguito della verifica positiva della documentazione, si potranno iscrivere in anagrafe e ricevere la loro istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.
Modalità di presentazione della richiesta
Lo straniero con origini italiane deve presentare istanza all’ufficio di stato civile del comune di residenza.
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta, rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri. Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
Requisiti
Cittadino straniero con origini italiane.
Documentazione Necessaria
- copia di un documento di riconoscimento;
- gli atti di nascita e di matrimonio (tradotti e legalizzati) relativi all’avo italiano emigrato all’estero e a tutti i discendenti fino al richiedente stesso;
- il certificato rilasciato dalle competenti autorità italiane all’estero attestanti che l’avo ed i suoi discendenti non hanno perduto la cittadinanza italiana;
- un documento rilasciato dalla competente autorità estera attestante che l’avo emigrato non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Normativa di Riferimento
Artt. 23 ss. DPR 396/2000;
L. 555/1912 e L. 91/92;
Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991
Tempistica
90 giorni dal ricevimento dell’ istanza