Passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città  – dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Dettagli e modalità per attivazione potere sostitutivo

Descrizione Procedimento

Il D.L. n. 223 del 04/07/2006 (“Decreto Bersani”), convertito nella Legge 4/8/2006 n. 248, ha introdotto la possibilità di autenticare in Comune le firme nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli, nei casi più frequenti, ma anche rimorchi, barche), attività prima riservata esclusivamente ai notai.

 

Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre agli uffici comunali e ai notai anche: Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), Delegazioni ACI e Imprese di Consulenza Automobilistica (Agenzie Pratiche Auto), Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A.

 

Avvertenza:

Per completare la procedura è necessario, entro sessanta giorni dall’autenticazione della firma di vendita di autoveicolo o motoveicolo, registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

Per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito dell’ACI:

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto.html

Come si fa

In presenza di certificato di proprietà: per la vendita a persona fisica, il venditore deve redigere l’atto di vendita compilando l’apposito riquadro T, indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita; in caso di vendita a persona giuridica, va compilato anche il riquadro M.

Nei casi, ormai residuali, in cui il veicolo oggetto della vendita non risulti ancora provvisto del certificato di proprietà e il venditore sia invece in possesso del vecchio foglio complementare, la dichiarazione di vendita, sottoscritta unilateralmente dal venditore, non può essere redatta sul foglio complementare e dovrà essere stilata su foglio a parte, secondo lo schema “Modello A” predisposto dall’A.C.I., scaricabile sotto.

Qualora il venditore non disponga del certificato di proprietà o del foglio complementare, perché lo stesso è stato smarrito o per altra ragione, la vendita deve essere redatta nella forma del contratto di vendita con firma bilaterale autenticata del venditore e dell’acquirente, secondo lo schema “Modello B” predisposto dall’A.C.I., scaricabile sotto.

Requisiti

Il venditore deve presentarsi allo Sportello Polifunzionale Anagrafe/Urp in piazza Unità d’Italia munito di:

• foglio complementare o certificato di proprietà del bene (in caso di assenza vd. sotto, paragrafo “Come fare”);

• marca da bollo da 16,00 €;

• valido documento di riconoscimento.

Casi particolari

Se il bene rientra nella comunione dei beni tra coniugi, la dichiarazione di vendita deve essere sottoscritta da entrambi.

Qualora il venditore agisca in qualità di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.).

Se il venditore è cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, deve presentare il permesso di soggiorno.

Per chi ha ereditato il bene: in questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l’intestazione ai medesimi del veicolo. Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi.

In caso di bene intestato a più persone, è necessaria la firma di tutti gli intestatari. Le firme possono essere effettuate anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA decorrono dalla data dell’ultima firma autenticata).

Costo

L’autenticazione della firma comporta il pagamento di € 0.52 quali diritti di segreteria (oltre alla marca da bollo da € 16,00 di cui sopra).

Tempistica

L’autenticazione della firma viene effettuata al momento.

Normativa di riferimento

D.L. n. 223 del 04/07/2006 (“Decreto Bersani”), convertito nella Legge 4/8/2006 n. 248

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ALLEGATO-A-Dichiarazione-di-vendita.pdf

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ALLEGATO-B-Contratto-di-vendita.pdf

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