Iscrizione all’albo dei giudici popolari

Cos’è

L’Albo dei Giudici Popolari, istituito ai sensi della Legge 10/4/1951 n. 287, è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire la posizione di giudice popolare presso la Corte D’Assise di primo e di secondo grado. Tali giudici sono chiamati a comporre, a seguito di estrazione a sorte, il Collegio giudicante della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, per una precisa prescrizione della Costituzione (art. 102, terzo comma), che prevede espressamente forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Ogni due anni, negli anni dispari, i Comuni procedono all’aggiornamento dell’Albo, con la cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti richiesti e con l’iscrizione dei cittadini che hanno maturato i requisiti di legge. Questa funzione è esercitata tramite un’apposita Commissione Comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali).

Come si fa

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato ovvero d’ufficio, per garantire comunque la presenza di un congruo numero di iscritti al quale attingere per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge.

Requisiti

Giudici Popolari di Corte d’assise:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • aver assolto alla scuola dell’obbligo.

Giudici Popolari di Corte d’assise d’Appello:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo

Esclusioni:

Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:

  • i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

Documentazione

Le domande possono essere presentate compilando l’apposito modello (disponibile a fondo pagina) e inviandolo al Comune, entro il mese di luglio di ogni anno dispari, con una delle seguenti modalità:

  • via e-mail, all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, oppure all’indirizzo demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
    1. che il modello sia sottoscritto con firma digitale;
    2. che chi invia sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta regionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la registrazione;
    3. che il modello sia trasmesso attraverso casella di posta elettronica certificata;
    4. che la copia del modello recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
  • tramite fax, al numero 02 9278211 (unitamente alla fotocopia del documento di identità);
  • per posta, con raccomandata indirizzata a: Comune di Cernusco sul Naviglio – Ufficio Anagrafe, Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco S/N.
  • a mano direttamente allo Sportello Polifunzionale Anagrafe/U.R.P. (Piazza Unità d’Italia – Tel. 02 9278555) Orari: Lunedì 08:30 – 12:30 / 15:00 – 19:00 e dal martedì al venerdì 08:30 – 12:30.

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

Normativa di riferimento

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.

Legge n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”, art. 3

Legge 1441/1956 art. 27.

DPR n. 273 del 28 luglio 1989

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento
Responsabile di Settore – Dott. Fabio La Fauci

Soggetto competente per adozione atto finale
Ufficiale Elettorale delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente del Settore Servizi alla Città  – dott. Fabio La Fauci

 

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Modulo iscrizione albi giudici popolari

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