Indicazioni per trasferimento all’estero (AIRE)

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città  – dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Descrizione Procedimento

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero comprende i nominativi dei nostri concittadini che trasferiscono all’estero la propria residenza per un periodo superiore ad un anno. L’iscrizione all’A.I.R.E. da’ diritto di ottenere le varie certificazioni: residenza, stato di famiglia, ecc., compresa la carta d’identità.

Cosa occorre

Documento di identità;

codice fiscale.

Come si fa

La comunicazione di trasferimento all’estero può essere fatta:

  • all’ufficio Anagrafe ed all’Ufficio consolare italiano nel Paese di emigrazione;
  • direttamente all’Ufficio consolare, senza presentarsi all’Anagrafe del Comune.

Nell’imminenza della partenza, si può comunicare all’ufficio Anagrafe di essere in procinto di trasferire all’estero la propria residenza. Al momento dell’arrivo nel Paese estero, l’interessato deve comunque presentarsi entro novanta giorni presso l’Ufficio consolare competente per confermare il trasferimento della propria residenza in quella circoscrizione consolare, sottoscrivendo l’apposito modello, il quale verrà trasmesso al Comune.

In caso di dichiarazione di espatrio resa presso il Comune di iscrizione anagrafica e successiva dichiarazione al Consolato entro novanta giorni dall’arrivo nella Circoscrizione consolare, la decorrenza dell’iscrizione sarà la data della presentazione della dichiarazione al Comune.

In caso di dichiarazione resa presso il Consolato senza previa medesima dichiarazione all’ufficio anagrafe di iscrizione, la decorrenza dell’iscrizione sarà la data della presentazione della dichiarazione al Consolato

AVVISO IMPORTANTE: la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero con le modalità e nel termine su indicati comporta una sanzione da 100 a 500 €. Se la dichiarazione è effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta a 10 €, sempreché la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

In caso di omessa dichiarazione di trasferimento all’estero è prevista inoltre la maggiore sanzione da 200 a 1.000 € per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

Normativa di riferimento

Legge n. 470/1988

D.P.R. n. 223/1989

D.P.R  n. 323/1989

art. 5 DL n. 5/2012 conv. in Legge n. 35/2012

Tempistica

I tempi dipendono dalla dichiarazione di trasferimento resa all’Ufficio consolare da parte dell’interessato e dal ricevimento della conferma di iscrizione da parte del Comune.