Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento e Soggetto competente per adozione atto finale
Dirigente Settore Economico Finanziario e Patrimonio – dott. Gianluca Rosso
E-mail: gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.225
designato Funzionario Responsabile dell’imposta con atto di Giunta Comunale n. 89 del 7/4/2021
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Segretario Generale – dott.ssa Francesca Saragò
Descrizione del procedimento
Cos’è:
E’ il procedimento attraverso il quale l’Amministrazione annulla totalmente o in parte, ovvero rettifica atti da essa emanati, riconosciuti illegittimi.
In ambito tributario è disciplinata dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2023.
Si distingue in autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa:
1. Autotutela obbligatoria (art. 10-quater Legge n. 212/2000): con questa disposizione viene sancito l’obbligo per l’ufficio di annullare in tutto o in parte (anche senza istanza del contribuente) gli atti di imposizione (o di rinunciarvi), anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano i seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto:
- errore di persona
- errore di calcolo
- errore sull’individuazione del tributo
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria
- errore sul presupposto di imposta
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza
Tuttavia, pur in presenza di uno di questi casi, non vi è l’obbligo di annullamento dell’atto in autotutela se sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’ufficio o sia decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
2. Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies Legge n. 212/2000): l’Amministrazione, fuori dai casi previsti dall’art. 10-quater, può annullare in tutto o in parte gli atti di imposizione (ovvero rinunciare all’imposizione), anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche per un atto già divenuto definitivo o in pendenza di giudizio. In base a questa disposizione, l’ufficio può annullare in autotutela ogni atto che ritenga illegittimo o infondato (sia un atto pendente in giudizio sia un atto ormai definitivo) al di fuori dei motivi tassativamente previsti dal precedente articolo 10-quater.
A chi è destinato:
Ai contribuenti destinatari di avvisi di accertamento IMU
Come si richiede:
Istanza scritta (in carta semplice) indirizzata all’Ufficio Tributi, preferibilmente entro 60 gg. dalla notificazione dell’avviso del quale si chiede la revisione. La presentazione dell’istanza, debitamente motivata, deve essere la più tempestiva possibile, poiché non sospende il termine previsto per l’impugnazione del provvedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (60 giorni), né comporta la dilazione dei termini di pagamento.
Spese a carico dell’utente:
Nessuna
Riferimenti legislativi:
– L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), artt. 10-quater e 10-quinquies
Unità Organizzativa Responsabile:
Settore Economico Finanziario e Patrimonio
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto
A chi chiedere informazioni:
Ufficio Tributi – Sportello IMU
Palazzo Comunale – ingresso da P.zza Unità d’Italia
Tel: 02/9278.334-335-289-274-248
mail: tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Orari di ricevimento (su appuntamento):
Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Tempi:
In caso di istanza da parte del contribuente, l’ufficio provvede a rispondere entro 30 giorni dalla sua presentazione.
Strumenti di tutela dell’interessato:
E’ data possibilità al contribuente di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l’impugnabilità del solo rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Il ricorso avverso il rifiuto tacito – nei soli casi riconducibili all’autotutela obbligatoria – potrà essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla proposizione dell’istanza di autotutela.
Contro il rifiuto espresso dell’istanza di annullamento in autotutela, invece, è possibile proporre ricorso entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione dello stesso.