Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento con il quale il cittadino, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, nonché con i soggetti privati che vi consentono, può dichiarare fatti, stati, personali a sua diretta conoscenza (ad esempio: di essere il legittimo erede di una persona deceduta, di avere venduto un bene, ecc.), non rientranti nei casi previsti per le dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Tale dichiarazione, che il dichiarante deve sempre rendere nel proprio interesse, può anche riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, dei quali egli sia comunque a diretta conoscenza.

Poiché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà consiste in una dichiarazione di mera conoscenza, non rientrano in tale tipologia, e non possono pertanto essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tutti gli atti consistenti in manifestazioni di volontà, di impegno o di rinuncia, le procure ed, in generale, tutti gli atti a contenuto negoziale.

Come si fa

L’interessato può utilizzare un normale foglio di carta semplice . Presso l’ufficio Anagrafe sono comunque disponibili moduli prestampati.

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la firma non deve essere autenticata e, pertanto, non va applicata l’imposta di bollo: essa è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o, in alternativa, è inviata unitamente a fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Laddove è prevista l’autentica di firma, la dichiarazione sostitutiva sconta l’imposta di bollo di €16.00 da assolvere mediante contrassegno – marca da bollo, salvi i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere utilizzate, oltre che dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, anche dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è resa davanti al pubblico ufficiale, il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante ed attestare la presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

La dichiarazione nell’interesse di un minore, di chi è soggetto a tutela o a curatela, è sottoscritta rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

Normativa di riferimento

T.U. n. 445/2000


Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento – Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale – Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo – Dirigente del Settore Servizi alla Città  – dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

 

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' - EREDI

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