Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento
Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti
E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto competente per adozione atto finale
Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti
E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente del Settore Servizi alla Città – dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Descrizione Procedimento
Cittadini appartenenti all’Unione Europea:
(Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino).
Anche ai cittadini dell’Unione Europea si applicano le disposizioni in materia di CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE, per la quale si fa riferimento all’apposito link sotto riportato.
In caso di soggiorno superiore a tre mesi, l’iscrizione anagrafica è obbligatoria (D.Lgs 30/2007 in attuazione della direttiva 2004/38/CE) .
Occorre essere in possesso di passaporto o documento di identità valido per l’espatrio e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere lavoratore subordinato o autonomo. E’ necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento in Italia, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale (occorre produrre l’attestato di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva) e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;
NOTA: La dimostrazione relativa al possesso delle risorse economiche sufficienti può essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Familiari di cittadino dell’Unione Europea.
Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d’ingresso e soggiorno, sono considerati familiari del cittadino comunitario:
– il coniuge o il partner che abbia contratto un’unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro;
– i figli di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto precedente;
– i genitori a carico e quelli del coniuge o partner.
I familiari cittadini dell’Unione Europea devono presentare oltre al documento d’identità individuale anche la documentazione originale del paese di provenienza, tradotta e legalizzata, attestante i legami di parentela.
I familiari non i possesso della cittadinanza U.E. devono presentare:
1. Passaporto o documento equipollente;
2. Documentazione rilasciata dall’Autorità del Paese d’origine attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata
3. Permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario, oppure ricevuta della richiesta del permesso presentata alla Questura (in tal caso il perfezionamento della pratica di iscrizione anagrafica avverrà soltanto quando il permesso verrà rilasciato).