Cremazione

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

 

Descrizione Procedimento

La cremazione viene autorizzata dall’Ufficio dello Stato Civile (presso il Palazzo comunale, ingresso sotto i portici), aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La cremazione è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto resa nei modi di legge, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione;

c) l’iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso del defunto;

e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L’urna cineraria può essere tumulata in celletta ossario appositamente richiesta in concessione oppure in loculo, tomba o celletta già in concessione, insieme al feretro/cassetta ossario/urna del coniuge o convivente more uxorio, dell’ascendente o discendente di primo grado (genitore/figlio) e del collaterale di secondo grado (fratello/sorella).

Le ceneri possono inoltre essere affidate ai familiari quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In base alle disposizioni nazionali e regionali, è ammessa anche la dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficio dello Stato Civile, secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:

a) disposizione testamentaria del defunto resa nei modi di legge, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui sopra, dal convivente more uxorio, nonché da un parente, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

Documentazione necessaria

Per la cremazione:

– atto di manifestazione di volontà secondo le modalità sopra indicate;

– 1 marca da bollo da € 16,00;

– accertamento di morte redatto su modulo approvato dalla Giunta regionale dal medico necroscopo nel quale certifica inoltre che il cadavere non è portatore di stimolatore cardiaco o apparecchiature similari e che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Per la tumulazione dell’urna cineraria in celletta:

vedi sezione sepolture cimiteriali

Per l’affidamento familiare delle ceneri:

– atto di manifestazione di volontà secondo le modalità sopra indicate;

– 2 marche da bollo da € 16,00;

Per la dispersione delle ceneri:

– atto di manifestazione di volontà secondo le modalità sopra indicate;

– 2 marche da bollo da € 16,00;

Costi

Il costo della cremazione è a carico dei richiedenti (il servizio di trasporto feretro per la cremazione è da affidarsi alle imprese autorizzate operanti in regime di libera concorrenza).

Per l’affidamento familiare e la dispersione delle ceneri non vi sono costi aggiuntivi, oltre a quelli sopra indicati della cremazione e delle marche da bollo.

Normativa di riferimento

Regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

Legge 30/3/2001 n. 130;

Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 – “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali 9/11/2004 n. 6;

Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 16/12/2009.

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REGOLAMENTO-DI-POLIZIA-MORTUARIA-E-CIMITERIALE.pdf

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