Cancellazione per irreperibilità

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Responsabile di Servizio – Ufficiale d’Anagrafe delegato – Dott.ssa Maria Elena Taraboletti

E-mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città  – dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Descrizione Procedimento

La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:

  • a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
  • ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
  • nonché per cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ovvero per effetto per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.

I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.

L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d’ufficio sulla base di informazioni pervenute. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati con comunicazione scritta e con l’indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all’Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare un procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell’arco di dodici mesi.

Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art. 11 comma c) DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.

Requisiti

Irreperibilità sul territorio comunale.
Mancata dichiarazione dimora abituale per i cittadini stranieri extracomunitari.

Documentazione

nessuno

Costo

nessuno

Normativa di riferimento

DPR 30/05/1989 n. 223
Legge 470/1988

Tempistica

Il procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell’arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art. 11 comma c) DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura