Annotazioni relative al regime patrimoniale dei coniugi

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Descrizione Procedimento

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (Comunione legale).
I coniugi possono però scegliere un regime della separazione dei beni sia al momento della richiesta delle pubblicazioni, sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale.

Comunione legale
È il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio ed i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile.

Separazione dei beni
Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, ecc.) e titoli di credito, per fronteggiare i bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi,a meno che venga diversamente stabilito nell’atto costitutivo.

La scelta dei coniugi del regime patrimoniale di separazione dei beni, di altre convenzioni modificative o di costituzione di fondo patrimoniale devono essere espressamente annotate sull’atto di matrimonio, considerando che solo dalla data di annotazione si producono gli effetti rispetto a soggetti terzi.

In base alle comunicazioni inviate dal Tribunale Civile competente, anche gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale (omologhe di separazione consensuale, separazioni giudiziali, sentenze di divorzio) vengono annotati sull’atto di matrimonio.

Per provare queste annotazioni occorre richiedere un estratto riassunto dell’atto di matrimonio,  ,che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per conoscere invece le singole clausole delle convenzioni matrimoniali o delle sentenze occorre rivolgersi al Notaio che le ha stipulate e al Tribunale che le ha emesse.

Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull’atto di matrimonio.

Normativa di Riferimento

CODICE CIVILE artt. dal 159 a 230-bis – modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000

Tempistica

60 giorni dal ricevimento della richiesta.