Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Descrizione Procedimento

Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi. Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall’autorità giudiziaria, sono eseguite per l’atto al quale si riferiscono, registrato nell’ archivio informatico di Stato Civile, direttamente o su istanza di parte. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi devono essere precedute da registrazione.
In esse sono indicate, per la registrazione negli archivi, l’atto o il provvedimento in base al quale sono eseguite.
Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Annotazione a margine dell’atto di nascita

Negli atti di nascita si annotano:

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell’affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullità , lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l’annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l’annullamento dell’atto di riconoscimento;
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; (l’istituto della legittimazione è stato abrogato dalla L. 219/2012)
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l’atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l’intestatario dell’atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli estremi degli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l’atto già iscritto o trascritto nei registri.

Annotazione a margine dell’atto di matrimonio

Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;

l) del rilascio del libretto di famiglia internazionale.

 

Annotazione a margine dell’atto di morte

Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l’intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonchè le sentenze che, ai sensi dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Annotazioni a margine dell’atto di cittadinanza

Negli atti di cittadinanza si annotano:

a) le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell’atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale
b) gli annullamenti degli atti di cittadinanza a seguito di una sentenza del Tribunale.

Nomi composti

Se ad una persona  è stato attribuito alla nascita (prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome
composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto, all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di nascita, l’esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all’uso fattone, egli
metterà in evidenzia quale nome o più elementi onomastici egli vorrà che vengano riportati in tutti i certificati di
Stato Civile e anagrafici.
La variazione al prenome non può riguardare l’introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma
riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall’atto di nascita.
La procedura inizia con l’istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà ed è ammissibile per una sola
volta; se si volesse ritornare al prenome iniziale, si dovrà attivare la procedura del decreto prefettizio per il cambiamento del nome.

L’articolo 36 può essere esercitato solo per l’ordine cronologico degli elementi quindi, l’istante, può chiedere che
vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera
che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l’Ufficiale dello Stato Civile,
dietro istanza/dichiarazione dell’interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell’atto di nascita.
eliminando così i nomi successivi al primo. Se invece volesse solo invertire i nomi (per esempio: Antonio
Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la
normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio.
L’art. 36 non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.

 

Normativa di riferimento

D.P.R. 396/2000 Artt. 36, 49, 69, 81 e 94 e successive modificazioni.

Tempistica

90 giorni dal ricevimento della richiesta.