Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto competente per adozione atto finale

Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati

E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci

E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1

Descrizione Procedimento

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno, a determinate categorie di stranieri:

  1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
  2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, se dopo l’adozione ha risieduto in Italia per almeno cinque anni;
  3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’ estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  4. al cittadino di uno stato membro della Comunità Europea, se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  5. all’apolide o al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  6. allo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi allo Stato, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Come si fa

Per i residenti in Italia la domanda deve essere inoltrata alla Prefettura competente insieme alla documentazione necessaria, per il successivo esame da parte del Ministero dell’Interno.

Per i residenti all’estero la domanda deve essere inoltrata alla autorità consolare competente.

Emesso il decreto di concessione da parte del Ministero dell’Interno, l’interessato deve prestare davanti al Sindaco giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle Leggi dello Stato. Tali atti vengono trascritti nei registri dello Stato Civile.

Documentazione Necessaria

Documentazione varia in relazione alla fattispecie.

In luogo di alcuni certificati, gli interessati possono presentare dichiarazioni sostitutive secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle norme sulla semplificazione amministrativa (si vedano le schede relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà).

La residenza legale deve essere intesa come iscrizione nell’anagrafe della popolazione a seguito di ingresso e permanenza nello Stato con regolare permesso di soggiorno.

Normativa di riferimento

Legge n. 91/1992

D.P.R. n. 572/1993

D.P.R. n. 396/2000

Tempistica

30 giorni dal ricevimento del decreto.