Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto competente per adozione atto finale
Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati
E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Descrizione Procedimento
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, sempreché al momento dell’adozione del decreto di cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I termini di cui sopra sono ridotti della metà (quindi, rispettivamente, ad un anno e ad un anno e sei mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Come si fa
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura o all’Ufficio consolare competente per territorio. Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è emesso dal Prefetto o, qualora il coniuge straniero abbia residenza all’estero, dalla competente Autorità diplomatico-consolare.
Emesso il decreto, l’interessato deve prestare, davanti al Sindaco, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle Leggi dello Stato. Tali atti vengono trascritti nei registri dello Stato Civile.
Documentazione Necessaria
- Atto di nascita.
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano dove è stato iscritto o trascritto l’atto.
- Certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza.
Situazione di famiglia o documentazione equipollente.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dagli uffici consolari, se rilasciati all’estero, o dalle Prefetture, se rilasciati da Autorità estere in Italia.
In luogo di alcuni certificati, gli interessati possono presentare dichiarazioni sostitutive secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle norme sulla semplificazione amministrativa (si vedano le schede relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà).
Normativa di riferimento
Legge n. 91/1992
D.P.R. n. 572/1993
D.P.R. n. 362/1994
D.P.R. n. 396/2000
Tempistica
30 giorni dal ricevimento del Decreto.