Presentazione liste e candidature, preventivo e rendiconto spese campagna elettorale

Pagina in aggiornamento

Presentazione e ammissione delle candidature

Disponibile sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in vista delle prossime elezioni amministrative vengono pubblicate le  istruzioni aggiornate per la presentazione e l’ammissione delle candidature.

La formale presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata su appuntamento in Municipio, piazza Unità d’Italia, Ufficio Segreteria Generale (primo piano), esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 13 maggio 2022

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato  14 maggio 2022

per fissare un appuntamento chiamare i numeri 02/0978290 – 256 – 210

Aperture straordinarie dell’ufficio Elettorale

Per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste, l’Ufficio Elettorale sarà aperto in via straordinaria, oltre ai normali giorni di apertura, anche nelle seguenti giornate dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00:

    • martedì 10/5/2022
    • mercoledì 11/05/2022
    • giovedì 12/05/2022

Spese e finanziamenti per la campagna elettorale

Normativa comunale

L’art. 8, comma 8, del vigente Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 27/9/2006 e s.m.i., stabilisce che i candidati e le liste di candidati alle elezioni comunali presentano, contestualmente al deposito delle liste, un preventivo delle spese relative alla campagna elettorale, nonché il rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Le spese preventivate e successivamente quelle sostenute sono pubblicate all’Albo pretorio per trenta giorni e comunicate agli organi di stampa locali.

Modulo preventivo spesa Consigliere e Sindaco

Modulo consuntivo spesa Consigliere e Sindaco

Normativa nazionale

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevedendo altresì l’applicazione di alcune norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti

I limiti di spesa per i Comuni compresi tra 15.000 e 100.000 abitanti sono i seguenti:

  • Candidato Sindaco: € 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore del Comune;
  • Candidato Consigliere: € 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore del Comune;
  • Partito, Movimento, Lista: € 1,00 per ogni elettore del Comune.

Il numero di elettori da prendere a riferimento è quello risultante al c.d. “blocco liste”, 15 gg. prima della data del voto. A titolo esemplificativo, si fa presente che, al termine dell’ultima revisione, il numero degli elettori del nostro Comune era 28.050, compresi gli elettori U.E.

Spese relative alla campagna elettorale

Le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati Sindaco e Consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza.

Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:

  1. alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
  2. alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
  3. all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  4. alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autentificazione delle firme e all’espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali;
  5. al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi ma sostenute dai partiti, liste di candidati, sindacati, organizzazioni di categoria imputabili, se del caso, pro-quota. Le suddette spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

N.B. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio soggiorno, telefoniche postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura forfettaria, nella percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

È opportuno che i candidati che intendano nominare il mandatario lo facciano nel momento stesso in cui accettano la candidatura.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare il nominativo del mandatario, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte d’Appello, di cui in appresso subito dopo la nomina ed in ogni caso entro il termine della campagna elettorale.

Il candidato che non intenda raccogliere fondi o intenda avvalersi esclusivamente di denaro proprio per un importo non superiore a € 2.500,00 non dovrà designare un mandatario elettorale.

Compiti del mandatario:

  1. Registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;
  2. Si avvale di un conto corrente dedicato del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente.
  3. Controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate trascritte.

Tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione del conto o dei conti correnti suddetti.

Obbligo di rendicontazione

Obblighi dei singoli candidati

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato; a carico del mandatario non vi è alcuna responsabilità, quest’ultimo si occupa solo delle entrate.

Entro tre mesi dalla proclamazione, ciascun candidato, anche quelli che si sono avvalsi di denaro proprio entro il limite di €. 2.500,00, dovrà trasmettere la propria dichiarazione e rendiconto relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale:

Per candidati eletti:

  • Al Presidente del Consiglio Comunale;
  • Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello di Milano.

Per i candidati non eletti:

  • Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello di Milano

Alla dichiarazione è allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e se del caso controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.

Al rendiconto andranno allegati gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato. Anche nel caso in cui un candidato non sostenga alcuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.

La dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, deve contenere la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. La veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l’esclusiva responsabilità del candidato.

La dichiarazione può essere presentata a mano o tramite PEC ovvero spedita con raccomandata A/R (si riportano sotto i recapiti del Collegio Regionale). In alternativa, potrà essere consegnata al referente comunale, che ne curerà l’inoltro al Collegio di Garanzia Elettorale.

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822,24 a € 103.291,38.

Ulteriori istruzioni in materia sono contenute nella lettera ai delegati di lista e nell’avviso ai candidati del Collegio Regionale di Garanzia.


Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d’Appello di Milano Via Freguglia n. 1 (lato Freguglia) – 20122 Milano.

Si riportano di seguito i recapiti del Collegio:

tel. 02 54334373

e-mail: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it

pec: collegiogaranziaelettorale.ca.milano@giustiziacert.it

sito istituzionale: www.ca.milano.giustizia.it

Obblighi di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

Entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presentatisi all’elezione devono presentare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va trasmessa anche all’Ufficio Elettorale Centrale che ne cura la pubblicità.

I controlli (effettuati da apposito Collegio istituito presso la suddetta sezione regionale della Corte dei Conti) concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi (o entro ulteriori 3 mesi su delibera motivata del Collegio).


Sanzioni

L’art. 15 della legge 10/12/1993, n. 515 fissa specifiche sanzioni in relazione alla tipologia di norma violata e all’obbligato.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 (articolo 13, comma 7, della legge 96/2012).