Informazioni anno 2013
L’annunciata abolizione dell’I.M.U. sulla prima casa si è trasformata in un calvario per Comuni e contribuenti: il Governo non è riuscito a trovare tutti i fondi necessari per coprire l’intero ammontare della tassa sulle prime case dovuta nel 2013 ed ha deciso di chiedere ai cittadini di coprire la parte restante. I proprietari di prima casa chiamati a pagare dovranno contribuire con il 40% del dovuto, perché il restante importo è stato coperto e garantito ai Comuni dallo Stato con risorse proprie.
Le aliquote deliberate ad aprile 2013 dal Comune di Cernusco sul Naviglio per l’anno scorso relative alle abitazioni principali e connesse pertinenze sono le seguenti:
- 0,49% per le abitazioni censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6
- 0,55% per le abitazioni censite nella categoria catastale A/7
I proprietari di abitazioni principali e di relative pertinenza dovranno pertanto
versare entro il 24 gennaio 2014
la mini I.M.U. calcolata come il 40% della differenza tra l’aliquota base (0,40%) e le aliquote per abitazione principale deliberate dal Comune per l’anno 2013.
Sono escluse da questo discorso le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 in quanto i proprietari erano tenuti a pagare per intero l’IMU come abitazione principale già entro l’anno 2013.
La mini I.M.U. dovuta dal contribuente dovrà essere
versata con mod. F24 indicando il cod. tributo 3912
È possibile calcolare l’imposta da pagare e stampare il modello F24 compilato utilizzando l’apposito programma predisposto dal Comune, accessibile cliccando sul link Calcolo IMU online.
5 dicembre 2013
Il recente Decreto Legge 133 del 30 novembre 2013 ha disposto all’articolo 1 l’abolizione della seconda rata IMU per l’anno 2013 sulle seguenti fattispecie:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unica unità immobiliare (non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia;
- unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), purché non locate;
- unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non locate;
- terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Tuttavia, come si legge nel decreto citato lo Stato rimborserà ai Comuni solo il 60% degli aumenti di aliquota deliberati, obbligando i contribuenti a versare la differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Quindi l’Amministrazione comunale intende fornire le seguenti informazioni:
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 DOVRANNO VERSARE LA 2A RATA IMU TUTTI I POSSESSORI DI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SOPRA ELENCATE.
SI RICORDA CHE USUFRUISCONO DELL’ESENZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE LE RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI N. 1 PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CAT. CATASTALI C/2, C/6 E C/7.
(ESEMPIO: NEL CASO DI POSSESSO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DI N. 2 BOX CLASSIFICATI NELLA CAT. CATASTALE C/6 NON SI DOVRA’ PAGARE N. 1 BOX PERCHE’ DA CONSIDERARSI PERTINENZIALE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, MENTRE IL SECONDO BOX DOVRA’ ESSERE PAGATO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 CON L’ALIQUOTA PREVISTA PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE).
PER QUANTO RIGUARDA GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE IL GOVERNO STA RICERCANDO LE COPERTURE NECESSARIE PER GARANTIRE AI COMUNI IL RIMBORSO TOTALE DELL’IMU 2A RATA, PERTANTO VI CHIEDIAMO DI ATTENDERE ULTERIORI NOSTRE COMUNICAZIONI PRIMA DI PROCEDERE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO.
AL RIGUARDO SI RICORDA CHE PER QUANTO RIGUARDA L’ABITAZIONE PRINCIPALE IL GOVERNO HA COMUNQUE PROROGATO AL 16 GENNAIO 2014 IL VERSAMENTO INTEGRATIVO PARI AL 40% DELLA DIFFERENZA DOVUTA A SEGUITO DELL’AUMENTO DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
NEL CASO IN CUI I PROPRIETARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE DOVESSERO ESSERE CHIAMATI A VERSARE ENTRO IL 16.1.2014 IL 40% DELL’AUMENTO IMU SARA’ CURA DI QUESTO COMUNE PREDISPORRE SUL PROPRIO SITO APPOSITO PROGRAMMA CHE AGEVOLI LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO.
SI RACCOMANDA QUINDI, PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELL’IMU DOVUTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI ATTENDERE NUOVE ISTRUZIONE DA PARTE DI QUESTO COMUNE.
Si ricorda inoltre che per i terreni agricoli non condotti professionalmente per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta per il solo secondo semestre dell’anno, con scadenza di versamento della rata il prossimo 16 dicembre 2013, in quanto a norma dell’art. 1 del D.L. 102/2013 convertito, la prima rata in acconto 2013 è stata abolita.
Mentre per i BENI MERCE per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 Giugno.
Per ulteriori informazioni su aliquote, detrazioni, modalità di pagamento rivolgersi direttamente all’Ufficio tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio (tel. 02/9278334-335-284).
23 maggio 2013
IMU ANNO 2013
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI GIUGNO
Il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 dispone, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:
- Abitazione principale e relative pertinenze (massimo n. 1 pertinenza per ogni immobile di cat. C/6-C/2-C/7) con esclusione degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Esempi pratici:
Abitazione principale con n. 3 box (cat. C/6)
L’abitazione e n. 1 box (quello con la rendita più alta) usufruiscono della sospensione dal pagamento.
I restanti n. 2 box devono essere pagati con aliquota dello 0,97% entro il 17/6/2013
Abitazione principale con n. 3 pertinenze (n. 1 di cat. C/6 + n. 1 di cat. C/2 + n. 1 di cat. C/7)
Tutti gli immobili usufruiscono della sospensione dal pagamento.
- Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- Terreni agricoli
- Fabbricati rurali strumentali
Si precisa che, nel caso in cui la riforma di cui sopra non venga approvata entro la data del 31 agosto 2013, si dovrà provvedere al pagamento della 1a rata IMU entro il termine del 16 settembre 2013;
Per tutti gli immobili non ricompresi nelle categorie sopra citate la 1a RATA IMU rimane fissata per il 17.06.2013
(ivi inclusi i c.d. “secondi” box, cantine e tettoie di cat. C/6-C/2-C/7).
Si rammenta inoltre che la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto le seguenti novità sull’imposta:
- l’abrogazione della quota Stato per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, con il conseguente versamento dell’intera imposta a favore del Comune;
- l’attribuzione allo Stato dell’intero gettito dei fabbricati di cat. D, calcolato sull’aliquota base dello 0,76%. La differenza tra l’aliquota stabilita dal Comune (0,97%) e l’aliquota base dello Stato è a favore del Comune.
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE:
Tipo immobile |
Ente beneficiario |
Cod. Tributo |
Cod. Catastale |
Pagamento giugno |
ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE
|
Comune
|
3912
|
C523
|
sospeso*
|
TERRENI AGRICOLI
|
Comune
|
3914
|
C523
|
sospeso
|
AREE FABBRICABILI
|
Comune
|
3916
|
C523
|
17/6/2013
|
FABBRICATI RURALI
|
Comune
|
3913
|
C523
|
17/6/2013
|
FABBRICATI RURALI strumentali (D/10) | Stato |
3925
|
C523
|
sospeso
|
ALTRI FABBRICATI
(immobili diversi da abitazione principale e pertinenze, tranne cat. D) |
Comune
|
3918
|
C523
|
17/6/2013
|
ALTRI FABBRICATI (solo cat. D) |
Stato
|
3925
|
C523
|
17/6/2013
|
ALTRI FABBRICATI (solo cat. D) |
Comune
|
3930
|
C523
|
17/6/2013
|
*ad esclusione delle abitazioni censite in cat. A/1 – A/8 – A/9
Si rende noto che il D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2013 n. 64, ha modificato il comma 12 ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (convertito nella Legge n. 214 del 2011 – la cosiddetta manovra “salva Italia”), prevedendo che la dichiarazione IMU debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La novità introdotta elimina la disposizione che prevedeva che i soggetti passivi fossero tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, fosse iniziato il possesso dell’immobile, ovvero si fossero verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si torna, quindi, alla disciplina prevista in tema di dichiarazione ICI, per cui la scadenza della presentazione aveva data unica, cosa che adesso trova applicazione anche per la dichiarazione IMU.
Il fine di questa novità si legge nella relazione illustrativa del decreto per cui la data unica ha come scopo quello di evitare “un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lettera b), comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997”.