L’imposta è stata in vigore fino al 31 dicembre 2011
Informazioni generali
L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita, con il D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, a seguito di delega legislativa concessa al Governo dall’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, 421, “al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie”.
E’ soggetto all’imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Per gli immobili in concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
L’imposta è determinata dal valore degli immobili. In generale, per i fabbricati, il valore ai fini I.C.I. è desumibile applicando le rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ogni anno, rivalutate a norma di legge. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per i terreni è calcolato sulla base del reddito dominicale.
A ciascun Comune è affidata la gestione dell’imposta relativamente agli immobili ricompresi nel suo territorio. In particolare, spetta al medesimo Ente stabilire, con apposita Deliberazione, le aliquote (nell’ambito delle misure previste dalla legge) da applicare per il calcolo del tributo.
L’imposta è dovuta dai sopraindicati soggetti per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile. Essi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, a favore del Comune nel cui territorio posseggono immobili. Detti versamenti vanno effettuati in due rate:
1° RATA entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
2° RATA entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
I possessori di immobili soggetti a I.C.I. devono inoltre dichiarare detti beni, su appositi moduli, ordinariamente entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi modello “UNICO”.