La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio – (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.) –
(ultimo aggiornamento: legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)
all’art. 47. (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) prevede:
1. Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all’intervento. E’ comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l’installazione della rete dei servizi strumentali all’esecuzione della costruzione o dell’impianto oggetto del titolo abilitativo.