SECONDA RATA IMU 2013

SECONDA RATA IMU 2013
Data: 5 dicembre

Con la presente l’Amministrazione Comunale intende fornire indicazioni utili al corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di Imposta Municipale propria (IMU). Il recente Decreto Legge 133 del 30 novembre 2013 ha disposto all’articolo 1 l’abolizione della seconda rata IMU per l’anno 2013 sulle seguenti fattispecie:

– abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

– casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– unica unità immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia;

– unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), purché non locate;

– unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non locate;

– terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Tuttavia, come si legge nel decreto citato lo Stato rimborserà ai Comuni solo il 60% degli aumenti di aliquota deliberati, obbligando i contribuenti a versare la differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Quindi l’Amministrazione comunale intende dare le seguenti informazioni:

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 DOVRANNO VERSARE LA 2A RATA IMU TUTTI I POSSESSORI DI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SOPRA ELENCATE
SI RICORDA CHE USUFRUISCONO DELL’ESENZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE LE RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI N. 1 PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CAT. CATASTALI C/2, C/6 E C/7.

(ESEMPIO: NEL CASO DI POSSESSO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DI N. 2 BOX CLASSIFICATI NELLA CAT. CATASTALE C/6 NON SI DOVRA’ PAGARE N. 1 BOX PERCHE’ DA CONSIDERARSI PERTINENZIALE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, MENTRE IL SECONDO BOX DOVRA’ ESSERE PAGATO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 CON L’ALIQUOTA PREVISTA PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE).

PER QUANTO RIGUARDA GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE IL GOVERNO STA RICERCANDO LE COPERTURE NECESSARIE PER GARANTIRE AI COMUNI IL RIMBORSO TOTALE DELL’IMU 2A RATA, PERTANTO VI CHIEDIAMO DI ATTENDERE ULTERIORI NOSTRE COMUNICAZIONI PRIMA DI PROCEDERE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTOE DI QUANTO DOVUTO.

AL RIGUARDO SI RICORDA CHE PER QUANTO RIGUARDA L’ABITAZIONE PRINCIPALE IL GOVERNO HA COMUNQUE PROROGATO AL 16 GENNAIO 2014 IL VERSAMENTO INTEGRATIVO PARI AL 40% DELLA DIFFERENZA DOVUTA A SEGUITO DELL’AUMENTO DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.

NEL CASO IN CUI I PROPRIETARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE DOVESSERO ESSERE CHIAMATI A VERSARE ENTRO IL 16.1.2014 IL 40% DELL’AUMENTO IMU SARA’ CURA DI QUESTO COMUNE PREDISPORRE SUL PROPRIO SITO APPOSITO PROGRAMMA CHE AGEVOLI LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO.

SI RACCOMANDA QUINDI, PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELL’IMU DOVUTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI ATTENDERE NUOVE ISTRUZIONE DA PARTE DI QUESTO COMUNE.

Si ricorda inoltre che per i terreni agricoli non condotti professionalmente per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta per il solo secondo semestre dell’anno, con scadenza di versamento della rata il prossimo 16 dicembre 2013, in quanto a norma dell’art. 1 del D.L. 102/2013 convertito, la prima rata in acconto 2013 è stata abolita.

Mentre per i BENI MERCE per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 Giugno.

Ulteriori informazioni su aliquote, detrazioni, modalità di pagamento possono essere visionate sul sito comunale al seguente link:

/servizi/servizi-ai-cittadini/abitare-a-cernusco/imu-imposta-municipale-propria/

oppure rivolgendosi direttamente all’Ufficio tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio (tel. 02/9278334-335-284).