Amianto: mappatura obbligatoria e segnalazioni

L’amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa fino ad alcuni anni fa utilizzato per le sue particolari caratteristiche di leggerezza e di resistenza al fuoco e al calore. Questo minerale può rivelarsi pericoloso perché le fibre di amianto, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, se respirate, sono direttamente collegate all’insorgenza di alcune forme tumorali all’apparato respiratorio. Visti gli aspetti sanitari correlati, la Legge n. 257 del 1992, ha vietato l’impiego dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi manufatto.

Lo Stato e le Regioni hanno inoltre emanato Leggi volte alla tutela della salute determinando il dovere del proprietario e/o utilizzatore all’auto-notifica e al controllo dei manufatti contenenti amianto garantendo il diritto di ogni cittadino alla tutela della propria salute.

Dove si può trovare: prodotti in cemento-amianto

  • lastre di grande formato per rivestimento facciate
  • lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
  • canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
  • elementi prefabbricati e articoli da giardino in cemento (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
  • Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
  • Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
  • Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
  • Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
  • Rivestimenti (pavimenti e pareti)
  • Stuoie (coibentazione di tubi)
  • Mastici antifuoco (canalette di cavi)
  • Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
  • Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
  • Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
  • Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
  • Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro).

Mappatura obbligatoria dell’amianto

Il proprietario di un manufatto contenente amianto ha l’obbligo di:

  • Segnalare la presenza di amianto su edifici o impianti di proprietà
  • Richiedere il controllo dello stato di conservazione dell’amianto e dei materiali che lo contengono
  • Effettuare un intervento di bonifica quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio

Segnalazioni

È previsto dal Piano Regionale Amianto (PRAL) che i soggetti pubblici e privati proprietari comunichino all’ATS di competenza la presenza di amianto o materiali contenenti amianto secondo il Modulo NA/1, “notifica amianto”. Pertanto i proprietari (singoli cittadini, condomini, imprese) che rilevano presenza di amianto in un edificio o impianto di proprietà e che non lo abbia ancora fatto, sono tenuti a inviare il predetto modulo disponibile in allegato via PEC a:

ATS Milano Città Metropolitana all’indirizzo: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

e per conoscenza, al Comune di Cernusco sul Naviglio: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Attenzione. Con legge n. 14 del 31/7/2012 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) di Regione Lombardia, che integra e modifica la L.R. n.17 del 29/9/2003 a proposito della comunicazione obbligatoria della presenza di amianto o manufatti contenenti amianto in edifici, impianti o siti, a carico dei soggetti proprietari, pubblici o privati, è stata introdotta una sanzione amministrativa per gli inadempienti.

Valutazione dello stato di conservazione e del rischio

L’elemento più importante da considerare nella valutazione del rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali.

  • L’amianto “friabile” è quello che si può sbriciolare con la semplice pressione delle dita (es.: coibentazione d’impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici ecc.). È il più pericoloso perché disperde più facilmente le fibre.
  • L’amianto “compatto” può essere sbriciolato ma con l’ausilio di attrezzi (es.: coperture in eternit, canne fumarie ecc…).

Inoltre la dispersione di fibre dipende dallo stato di conservazione dei manufatti che possono essere interessatati da agenti atmosferici che li danneggiano o degradano, o per interventi diretti di manipolazione che ne modificano l’integrità.

Intervento di bonifica

La rimozione amianto, è obbligatoria solo nel caso in cui si registrino condizioni di pericolo per la salute a causa dell’avanzato stato di degrado con dispersione in ambiente delle fibre. In questo caso, se il soggetto responsabile non attua interventi di bonifica e previa verifica delle effettive condizioni di rischio, l’ATS propone al Sindaco l’emissione di una ordinanza che dispone l’attuazione della bonifica.

Nel caso si debba procedere alla rimozione dell’amianto si dovrà incaricare una ditta specializzata che segua le procedure previste dalla legge e che presenterà specifico piano di bonifica delle coperture contenenti amianto previsto ai sensi dell’art. 256 del D.lgs 81/08.

Metodi di bonifica

I metodi di modifica previsti dalla normativa sono:

  • la sovracopertura che consiste nell’installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto-cemento che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo
  • l’incapsulamento che prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l’utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice e resta a carico del committente l’obbligo di verificarne lo stato di conservazione
  • la rimozione che prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.

Segnalazioni per i cittadini

Il cittadino può rivolgersi direttamente al proprio Comune per segnalare la presenza di manufatti di amianto, inviando il Modulo di segnalazione presunta presenza di materiale contenente amianto via PEC all’attenzione dell’ufficio Ecologia scrivendo a oppure a mano all’Ufficio Protocollo


Normativa Regione Lombardia

  • LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, N. 17– Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto (BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003)
  • Emendamento. Al PDL n. 125 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali” dopo l’art. 17 è inserito l’art. 17 bis Art. 17 bis Modifiche all’art. 8 bis della l.r. n. 17/2003.
  • DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2005, N. 8/1526 – Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 17.
  • DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 13237 DEL 18/11/2008– Approvazione del “protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.vii/1439 del 4.10.2000.
  • DGR IX/3913 del 6/8/2012 “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica”
  • DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n° IX/4777 del 30/01/2013– Definizione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 – Sanzioni mancata presentazione Mod NA1.
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INDICE DEGRADO

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Modulo Segnalazione presenza amianto

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NA1 notifica Amianto

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