Riferimenti del procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto competente per adozione atto finale
Ufficiale dello Stato Civile delegato – Rag. Nadia Galbiati
E-mail: nadia.galbiati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Dirigente del Settore Servizi alla Città – Dott. Fabio La Fauci
E-mail: fabio.lafauci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.1
Descrizione Procedimento
Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anche il periodo di gravidanza oppure posteriormente alla nascita.
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può avvenire:
- da parte della sola madre o del solo padre;
- da parte di un genitore in epoca successiva al riconoscimento fatto dall’altro genitore;
- congiuntamente da entrambi i genitori.
Il figlio assumerà il cognome del genitore che per primo effettua il riconoscimento. Se il riconoscimento è stato effettuato dai genitori contemporaneamente il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre.
Il riconoscimento può avvenire, oltre che di fronte all’ufficiale dello Stato Civile, anche con apposita dichiarazione innanzi al Giudice Tutelare oppure a un notaio o pubblico ufficiale con funzioni di Ufficiale di Stato Civile (console) oppure all’interno di un testamento.
E’ possibile il riconoscimento del figlio in epoca anteriore alla nascita da parte della madre o di entrambi i genitori non coniugati.
Come si fa
Dopo avere esaminato la documentazione, l’Ufficiale di Stato civile iscrive l’atto nel registro di nascita e lo sottoscrive insieme al dichiarante (o ai dichiaranti).
Riconoscimento del nascituro:
Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, la madre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il, riconoscimento da parte della madre e con il consenso di quest’ultima.
Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l’identificazione del nascituro comporta necessariamente l’indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente
Riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio:
Su richiesta del dichiarante, l’Ufficiale dello Stato Civile acquisisce e prende visione dell’atto di nascita del figlio. Se si tratta di figlio di età inferiore a 14 anni occorre il preventivo o contestuale assenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento; se il riconoscimento riguarda un figlio che ha già compiuto 14 anni, occorre l’assenso del figlio.
Il procedimento si conclude con la formazione dell’atto di stato civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale dello Stato Civile. Formato l’atto, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
Requisiti
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Documentazione Necessaria
Per il riconoscimento di nascituro:
– Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
– Documento di identità di chi effettua il riconoscimento.
Per il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita:
– Documento di identità di chi effettua il riconoscimento
Normativa di riferimento
Art. 44 del D.P.R. 396/2000
Artt. 250 e ss. Codice Civile
Legge 10/12/2012, n. 219.
Tempistica
A vista.