Comunicazione cessione di fabbricato

Riferimenti del procedimento

Responsabile del procedimento

– Comandante Polizia Locale

E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 800.532.330 – 02/92.90.501

Soggetto competente per adozione atto finale

– Comandante Polizia Locale

E-mail: polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.90.501

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino – Dott. Ottavio Buzzini

E-mail: ottavio.buzzini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – Telefono: 02/92.78.231

 

Descrizione Procedimento

La denuncia di cessione fabbricato e’ un obbligo che riguarda chiunque cede la proprieta’ o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni. In tali casi (previsti dall’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all’Autorita’ Locale di P.S. (Questura/Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.), oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno agli stessi uffici. Recentemente, pero’, l’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste piu’ l’obbligo della separata comunicazione di “cessione di fabbricato”, qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L’art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unita’ immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attivita’ d’impresa, o di arti e professioni. Inoltre, l’art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011/106, ha esteso tale assorbimento dell’obbligo di comunicare l’avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari. Per ulteriori chiarimenti sul D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e’ possibile consultare la circolare sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it 

Normativa di Riferimento

Art. 12 DL 21/03/1978 n. 59 convertito in Legge 18/05/1978, n. 191

    lunedì 4, Novembre 2019
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