IMU 2013 – Disposizioni relative al pagamento della rata di giugno

IMU 2013 – Disposizioni relative al pagamento della rata di giugno
Data: 23 maggio
Il D.L. 21 maggio 2013 n. 54, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21/5/2013, dispone, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo n. 1 pertinenza per ogni immobile di cat. C/6-C/2-C/7) con esclusione degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Si fa presente che in base al regolamento Comunale relativo all’applicazione dell’IMU sono considerate abitazioni principali i seguenti immobili:
– unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), purché non locate;
– unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non locate;
Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
Terreni agricoli
Fabbricati rurali strumentali
Si precisa che, nel caso in cui la riforma di cui sopra non venga approvata entro la data del 31 agosto 2013, si dovrà provvedere al pagamento della 1a rata IMU entro il termine del 16 settembre 2013;
Per tutti gli immobili non ricompresi nelle categorie sopra citate la 1a RATA IMU rimane fissata per il 17.06.2013 (ivi inclusi i c.d. “secondi” box, cantine e tettoie di cat. C/6-C/2-C/7).
Si rammenta inoltre che la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto le seguenti novità sull’imposta:
l’abrogazione della quota Stato per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, con il conseguente versamento dell’intera imposta a favore del Comune;
l’attribuzione allo Stato dell’intero gettito dei fabbricati di cat. D, calcolato sull’aliquota base dello 0,76%. La differenza tra l’aliquota stabilita dal Comune (0,97%) e l’aliquota base dello Stato è a favore del Comune.
Per maggiori informazioni e approfondimenti, è possibile consultare la pagina dedicata all’IMU a cura dell’Ufficio Tributi, dove è disponibile tutta la documentazione sull’imposta (aliquote approvate, regolamento aggiornato, nonché la normativa di riferimento e altri utili apporofondimenti).
Per saperne di più
IMU – Imposta Municipale propria