Ordinanza di sgombero neve stagione invernale 2010-2011

Ordinanza di sgombero neve stagione invernale 2010-2011
Data: 10 novembre
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 art. 50;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera di C.C. n. 86 del 05/11/92 e successive modificazioni (art. 30)
RICORDA CHE
la neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell’Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.
Ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell’edificio, compresi i passi pedonali e carrai.
ORDINA
Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:
1) Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l’area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede ( compresi i passi pedonali e carrai) e, dove questo non esista e l’ampiezza della strada lo consenta, per la larghezza di almeno m. 1.50, durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;
2) Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
3) Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l’operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;
4) Far sostare i mezzi di trasporto sulla destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.
AVVERTE
Il personale di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Caprotti.
Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art. 77), fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio Comunale;
l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
1) alla Polizia Locale, via Neruda 1 – Cernusco sul Naviglio-
2) All’URP – sede
3) Agli atti dell’Ufficio Tecnico- Servizio Urbanizzazioni Primarie – sede