Ordinanza sanitaria relativa alla zona di protezione per la mixomatosi dei conigli

Ordinanza sanitaria relativa alla zona di protezione per la mixomatosi dei conigli
Data: ottobre 2010
L’ASL Prov. MI 2 ha emesso ordinanza sanitaria prot. 04/SA/2010 del 17/09/2010 relativa all’istituzione della “zona di protezione per la mixomatosi dei conigli” che interessa anche parte del territorio comunale di Cernusco.
Pertanto è severamente vietato immettere o asportare conigli vivi o morti all’interno della zona indicata nel provvedimento di seguito allegato, ad eccezione di quelli destinati alla distruzione a cura del servizio di sanità animale ASL.
Gli animali infetti possono essere abbattuti solo da parte della Polizia Provinciale Ambientale che provvederà anche allo smaltimento delle carcasse dei conigli abbattuti o rinvenuti morti.
SI PRECISA CHE NON VI SONO PERICOLI PER L’UOMO IN QUANTO LA MIXOMATOSI NON E’ TRASMISSIBILE ALL’UOMO O AD ALTRI ANIMALI DIVERSI DA LEPRI E CONIGLI (nè direttamente nè consumando carni di coniglio).
Di seguito è disponibile il testo del provvedimento.
Documenti associati
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