Legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista

Il Comitato Promotore dell’Anagrafe Antifascista, presieduto dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget

Come sottoscrivere la proposta

È possibile sottoscrivere la legge di iniziativa popolare recandosi in Comune entro il 26 marzo 2021, previo appuntamento telefonico ai numeri: 02 9278 219 / 319

Il testo della proposta:

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su (GU n.260 del 20-10-2020)

Art. 1

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio;

Per maggiori informazioni vai sul sito www.anagrafeantifascista.it  o scrivi a info@anagrafeantifascista.it