Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di Stato civile

Servizio attivo

Procedura per separarsi o divorziare consensualmente.


A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare consensualmente, che siano residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio o che abbiamo l'atto di matrimonio in questo comune.

Descrizione

All’ufficio comunale di stato civile si può ottenere:

  • la separazione personale consensuale;
  • lo scioglimento consensuale del matrimonio civile;
  • la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio religioso;
  • la modifica consensuale degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all’estero.

Copertura geografica

Cittadini residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio o che abbiamo l'atto di matrimonio in questo comune.

Come fare

Occorre presentare l'istanza da parte di entrambi i coniugi, compilando il modulo predisposto, che va poi presentato all'Ufficio Protocollo. Quindi occorre attendere di essere contattati dall'Ufficio di stato civile per concordare la data dei due appuntamenti a distanza non inferiore l'una dall'altra a 30 giorni.

Cosa serve

  • l'istanza compilata correttamente
  • il documento d'identità personale (da allegare all'istanza se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione).

Requisiti per rivolgersi in Comune

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio, con decorrenza pari alla data del primo appuntamento (sottoscrizione della volontà di concludere un procedimento di separazione o divorzio).

Tempi e scadenze

Gli interessati presentano al protocollo del comune l'istanza con la quale manifestano la propria volontà di procedere con la separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

L'ufficio provvederà a reperire la documentazione necessaria richiedendola d'ufficio agli enti preposti.

Gli interessati saranno quindi contattati per telefono o via mail per concordare le due date, a distanza l'una dall'altra non inferiore a 30 giorni, in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile:

nella prima data firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati;

nella seconda firmeranno per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Presentazione istanza

Giorni indicativi nei quali si svolge l'istruttoria d'ufficio.

30 giorni

Contatto per stabilire due appuntamenti

giorni indicativi di durata delle verifiche d'ufficio. Al termine i richiedenti verranno contattati per fissare le due date in cui si presenteranno congiuntamente.

Primo appuntamento

nella data concordata i coniugi si presentano congiuntamente.

30 giorni

Secondo appuntamento

giorni minimi dalla data del primo appuntamento, i coniugi si presentano congiuntamente nel giorno stabilito

Procedure collegate

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'Ufficio di Stato Civile che dall'Ufficio Anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione residente.

Quanto costa

Il medesimo importo della marca amministrativa, attualmente pari ad €16,00, pagabile tramite piattaforma Pago PA.

Vincoli

Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

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Documenti

Ulteriori informazioni

La separazione e/o il divorzio si possono ottenere anche (in alternativa):

  • rivolgendosi al Tribunale. La sentenza di separazione/divorzio verrà inviata dalla cancelleria del Tribunale al comune che ha formato l'atto di matrimonio, affinché questo provveda alle annotazioni previste. In particolare, restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso.
  •  mediante negoziazione assistita. Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato. Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 07/12/2025, 15:48

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