Ai cittadini, non residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale
A partire dall’anno 2020 nel Comune di Cernusco sul Naviglio è in vigore l’Imposta di Soggiorno, destinata a finanziare servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, finalizzati a mantenere costante sul territorio la presenza turistica.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2019, di istituzione dell’imposta, è stato approvato anche il relativo regolamento.
Con atto di Giunta Comunale n. 331 del 27/11/2019 sono state deliberate le tariffe per l’anno 2020, valide anche per le annualità successive, non avendo l’Amministrazione Comunale determinato variazioni in materia (ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006).
In qualità di turista/ospite non residente nel Comune di Cernusco sul Naviglio presso strutture ricettive del territorio comunale, ti verrà chiesto dal gestore il pagamento dell’Imposta di Soggiorno in base al numero di pernottamenti consecutivi nella medesima struttura (fino ad un massimo di 5).
Strutture ricettive ubicate nel Comune di Cernusco sul Naviglio
Dovrai versare l'imposta al gestore entro il termine del soggiorno
L'imposta viene calcolata automaticamente dal gestore in base del numero di pernottamenti consecutivi effettuati e sarà applicata ad ogni persona.
Ti verrà rilasciata apposita ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento sarà indicato, separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciarti una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
L'imposta dovrà essere corrisposta al gestore entro il termine del soggiorno
Il pagamento dell'Imposta di Soggiorno al soggetto gestore della struttura non prevede costi aggiuntivi rispetto all'imposta medesima
L'imposta è dovuta fino ad un numero massimo di cinque pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
L’importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,49.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
Per l’esenzione indicata ai punti n. 2 - 3, è necessario presentare al gestore della struttura ricettiva un'apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Per l'esenzione indicata ai punti n. 4 - 5 - 6 - 7 - 8, è necessario presentare al gestore della struttura ricettiva la documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per maggiori informazioni sul servizio, puoi contattare l'Ufficio Tributi ai recapiti sottoindicati
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Ultimo aggiornamento: 23/11/2025, 17:57