Ufficio Stato Civile
UFFICIO
A tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato le pubblicazioni, senza opposizione, che intendano sposarsi a Cernusco sul Naviglio.
Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno dalle stesse.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio. Nel giorno stabilito l’Ufficiale di Stato Civile formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni.
I matrimoni vengono celebrati nell’orario, nei giorni e nella sala preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile.
Tutto il territorio del comune.
Occorre richiedere all'ufficio di stato civile la disponibilità alla celebrazione del proprio matrimonio indicando la data e la sala della celebrazione desidetate. Preferibilmente si consiglia di inviare una email allegando:
La prenotazione del giorno, orario e sala della celebrazione nel Comune di Cernusco sul Naviglio può essere effettuata anche preventivamente alle pubblicazioni di matrimonio (si consiglia di verificare tale disponibilità con congruo anticipo, indicativamente di 6 mesi) ed è necessario prendere contatto con l'ufficio di stato civile.
Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni.
Celebrazione del matrimonio e formazione dell'atto di matrimonio.
Prendere contatti con l'ufficio di stato civile chiedendo disponibilità per la data e la sala della celebrazione prescelte, indicativamente con un anticipo di circa 6 mesi rispetto la data del matrimonio.
Si chiede di far pervenire all'ufficio di stato civile prova del pagamento almeno la settimana precedente la data della celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio civile viene normalmente celebrato nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.
Se, per ragioni particolari, una coppia non residente, voglia sposarsi nel Comune di Cernusco sul Naviglio, deve verificare la disponibilità del giorno, orario e sala ed effettuare la prenotazione (si consiglia un congruo anticipo, indicativamente di 6 mesi) prendendo contatti con l'ufficio di stato civile; quindi deve farne apposita richiesta motivata al Sindaco. In tal caso, il Comune che ha effettuato le pubblicazioni delegherà alla celebrazione il Comune di Cernusco sul Naviglio.
Dopo la conferma della disponibilità, verrà contattata telefonicamente dall’Ufficio di Stato Civile e dovrà presentare la seguente documentazione:
Il matrimonio viene celebrato dal Sindaco, nella veste di Ufficiale dello Stato Civile, o da un suo delegato, alla presenza dei nubendi e di due testimoni.
All’atto del matrimonio gli sposi possono dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni. Se nulla viene dichiarato il regime patrimoniale familiare sarà quello della comunione dei beni.
Non è previsto alcun costo per l'attività amministrativa, mentre sono previste tariffe diverse in base alla sala prescelta per la celebrazione.
La richiesta dei nubendi non residenti, volta ad ottenere l'autorizzazione a sposarsi al Comune di Cernusco sul Naviglio, è soggetta alla marca amministrativa pari ad € 16,00.
Il codice civile prevede alcune condizioni affinché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
Sposalizio in Italia tra cittadini stranieri
I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio.
Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Per procedere è necessario contattare con urgenza l'ufficio di stato civile, ove sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati necessari alla formazione dell'atto e saranno presi contatti ai fini della celebrazione del matrimonio. Sarà acquisita la documentazione medica già presente o acquisite le informazioni circa il pericolo di vita imminente.
Una volta redatto l'atto, l'ufficiale di stato civile vestito in forma ufficiale si recherà nel luogo ove si trova il futuro sposo o la futura sposa che si trova in imminente pericolo di vita, con l'assistenza del segretario comunale e alla presenza di quattro testimoni, acquisite le informazioni del caso sulla situazione sanitaria, raccoglierà il giuramento degli sposi e procederà alla celebrazione del matrimonio.
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Diritti e doveri
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
Morte e diritti successori
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Regime patrimoniale tra i coniugi
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (Comunione legale): il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull’atto di matrimonio.
I coniugi possono però scegliere un regime della separazione dei beni sia al momento della richiesta delle pubblicazioni, sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale.
- Comunione legale
È il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio ed i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile.
- Separazione dei beni
Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
- Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, ecc.) e titoli di credito, per fronteggiare i bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi, a meno che venga diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
La scelta dei coniugi del regime patrimoniale di separazione dei beni, di altre convenzioni modificative o di costituzione di fondo patrimoniale devono essere espressamente annotate sull’atto di matrimonio, considerando che solo dalla data di annotazione si producono gli effetti rispetto a soggetti terzi.
In base alle comunicazioni inviate dal Tribunale Civile competente, anche gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale (omologhe di separazione consensuale, separazioni giudiziali, sentenze di divorzio) vengono annotati sull’atto di matrimonio.
Per provare queste annotazioni occorre richiedere un estratto riassunto dell’atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per conoscere invece le singole clausole delle convenzioni matrimoniali o delle sentenze occorre rivolgersi al Notaio che le ha stipulate e al Tribunale che le ha emesse.
Sciogliere il matrimonio
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.
Doveri verso i figli
Con il matrimonio lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Residenza
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Vedove o divorziate
Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza.
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