Ufficio Tributi
UFFICIO
Ai contribuenti che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che devono comunicare l'inizio, le variazioni o la cessazione ai fini della Tassa sui Rifiuti (Tari)
Se sei un contribuente che possiede o detiene a qualsiasi titolo (ad esempio: proprietà, locazione, comodato d’uso, usufrutto…) locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, devi comunicare all’Ufficio Tributi le informazioni utili per l’applicazione della Tari.
In particolare, devi dichiarare l’inizio occupazione, le variazioni che rilevano per l’applicazione della tassa, e il termine dell’occupazione.
Ricorda che presentare la dichiarazione Tari, completa di tutti i dati corretti, è un obbligo di legge. In caso di inadempienza, potresti ricevere un avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, comprensivo di sanzioni.
Senza limitazioni
Compila e trasmetti all'Ufficio Tributi - Sportello Tari, i moduli per attivare, cessare il servizio o comunicare variazioni necessarie per la corretta applicazione della tassa, utilizzando uno dei seguenti canali:
Scegliere il modulo di richiesta necessario per la singola casistica tra:
Modulo di inizio occupazione utenze domestiche
Modulo di inizio occupazione utenze non domestiche
L'Ufficio Tributi - Sportello Tari fornisce al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
Entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento che comporta il relativo obbligo, devi presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non intervengano modifiche dei dati dichiarati; in questo caso, devi presentare la nuova dichiarazione sempre entro i 90 giorni previsti.
Entro 90 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che determina l'obbligo (inizio, variazione o cessazione)
Il servizio è gratuito e non prevede costi
Se la dichiarazione è presentata in ritardo, la denuncia ha effetto dalla data della sua presentazione.
Solo in caso di cessato possesso/detenzione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l’anno stesso, mentre non è dovuto per le annualità successive a condizione che:
a) il contribuente dimostri di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree
oppure
b) il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio
fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definitivi.
Le dichiarazioni di variazione che compor tano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Per maggiori informazioni sul servizio, puoi contattare l'Ufficio Tributi - Sportello Tari ai recapiti sottoindicati
L'ufficio riceve esclusivamente su appuntamento
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Ultimo aggiornamento: 21/11/2025, 15:00